Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds regarding plea bargaining in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted by law. The appellant argued the appellate court failed to evaluate statutory acquittal causes, but the court held that in plea bargaining appeals, judges cannot address such issues once the defendant waives appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected and the appellant ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargaining appeals, the second-instance judge is limited to non-waived grounds and cannot evaluate statutory acquittal causes or absolute nullities once the defendant renounces appeal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Coppola Vincenza, nata a Arzano il 08/12/1971, avverso la sentenza del 09/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 7 marzo 2023, ha applicato alla ricorrente, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di truffa. 2.Ricorre per cassazione Vincenza Coppola e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:
N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 0:1.03. 024. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio trani DEPOSITATO IN CANCELLAMA SECONDA SEZIONE PC-NAIA 2 7 Mia_ IL FUNZION