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Ordinanza — n. 12682/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12682/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12682/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Sartor Maurizio, nato a Verona il 19/01/1983, avverso il decreto del 06/11/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12682/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Verona, in data 6 novembre 2023, ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che era rimasta sospesa in seguito all'affidamento in prova ai servizi sociali. La norma di riferimento è l'art. 14, comma 2-ter d.l.vo n. 159 del 2011, il quale richiama l'art. 7 dello stesso decreto, che regola il procedimento applicativo delle misure di prevenzione e che, quanto al sistema delle impugnazioni, è coordinato con l'art. 10 stesso decreto.

Parole chiave

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spese di assistenza impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative dipendenza dall'assistenza sociale assistenza alle persone con disabilità esame di cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Sartor Maurizio, nato a Verona il 19/01/1983, avverso il decreto del 06/11/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Verona, in data 6 novembre 2023, ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che era rimasta sospesa in seguito all'affidamento in prova ai servizi sociali. La norma di riferimento è l'art. 14, comma 2-ter d.l.vo n. 159 del 2011, il quale richiama l'art. 7 dello stesso decreto, che regola il procedimento applicativo delle misure di prevenzione e che, quanto al sistema delle impugnazioni, è coordinato con l'art. 10 stesso decreto.

Ne consegue che il provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con ricorso in appello e quello proposto è un ricorso per saltum inammissibile. In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello (Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, Oliviero, Rv. 275938). 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presid4ite Giuseppe Sgadari Sergio Be4ni ! DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEil. 27 MAR. 2024