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Ordinanza — n. 12681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging excessive penalty determination outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the excessive penalty determination, a ground not permitted under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the appellate court imposed a disproportionate sentence, but the court noted that only specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent pronouncements are admissible in such appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis are limited to specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent pronouncements, excluding challenges to the excessive nature of the penalty determination.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive penalty concordato in appello Article 599-bis Article 610 c.p.p. adeguamento della pena proporzionalità della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Costanzo Secondino, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Costanzo Secondino, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO SECONDINO nato a NAPOLI il 07/12/1982 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Costanzo Secondino, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e, in riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta in ordine ai reati ascritti. Con un unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche sul rilievo che la Corte di merito ha applicato una pena sproporzionata.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.

3. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzie relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). Nel caso in esame nessuna illegalità della pena è dato riscontrarsi in quella applicata dalla Corte di merito, né tale ipotesi, peraltro, stata specificamente denunciata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co