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Sentenza — n. 12680/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for rescission of judgment due to lack of special power of attorney for defense lawyer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer lacked a special power of attorney to file the request for rescission of the final judgment. Although the lawyer held a valid mandate for general defense and court attendance, the specific statutory requirement for extraordinary remedies like rescission demands explicit authorization to present the petition. The court ruled that the general mandate did not satisfy the strict formalities required by Article 122 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 122 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: A defense lawyer must hold a special power of attorney to file extraordinary remedies such as rescission of judgment, as general mandates for court attendance do not suffice.

Parole chiave

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rescission of judgment special power of attorney defense lawyer mandate inadmissible appeal extraordinary remedy revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 122 cod. proc. pen.
il 27/07/2018) nei confronti di Jonny Minguzzi, per ritenuta assenza di valida procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. al difensore per proporre istanza ex art.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
al difensore per proporre istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. Si assume nel provvedimento impugnato che il riferimento, nella procura in atti, alla rescissione del giudicato non afferisce al conferimento della facoltà di proporre ricorso ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 96 cod. proc. pen.
Bruno Salernitano) che costituisce atto di nomina difensiva, valido a norma dell'art. 96 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
625-ter) è, per la peculiarità ("straordinarietà") norma di stretta interpretazione che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod.
art. 122 cod. proc. pen
il 27/07/2018) nei confronti di Jonny Minguzzi, per ritenuta assenza di valida procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
al difensore per proporre istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Jonny Minguzzi, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge processuale, ed in particolare dell'art.
art. 96 cod. proc. pen
Bruno Salernitano) che costituisce atto di nomina difensiva, valido a norma dell'art. 96 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
ma enunciando principi di diritto certamente valevoli anche per il caso che in questa sede ci occupa hanno chiarito che "è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40914 del 24/09/2015, Vela Chumo
Sez. 3, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Minguzzi Jonny, nato a Ravenna il 20/06/1979 rappresentato ed assistito dall'avv. Bruno Salernitano, di fiducia avverso la ordinanza in data 17/11/2023 della Corte di appello di Bologna, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 17/11/2023, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato delle sentenze del Tribunale di Bologna, rispettivamente del 05/03/2018 (irr. il 29/03/2018) e del 11/06/2018 (irr. il 27/07/2018) nei confronti di Jonny Minguzzi, per ritenuta assenza di valida procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. al difensore per proporre istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. Si assume nel provvedimento impugnato che il riferimento, nella procura in atti, alla rescissione del giudicato non afferisce al conferimento della facoltà di proporre ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. bensì al conferimento del (diverso) incarico al difensore di assistere il Minguzzi anche nelle eventuali udienze in camera di consiglio per questioni attinenti il titolo esecutivo, tra cui la richiesta di giudicato, non potendo l'incarico di assistenza difensiva in udienza essere parificato a valida procura speciale per la presentazione della richiesta de qua.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Jonny Minguzzi, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge processuale, ed in particolare dell'art. 122 cod. proc. pen. Si è in presenza di valida procura, attributiva della facoltà di proporre ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen., si è indicato il numero di SIEP, si è allegato il titolo esecutivo, si è autenticata la firma dell'instante ed è stata altresì apposta la firma digitale: ulteriori formalità non potevano essere richieste ed adempiute.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. L'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. in materia di "rescissione del giudicato" prevede che la richiesta sia "presentata .. a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza". Nella fattispecie, all'istanza risulta allegato un atto denominato "nomina a difensore dichiarazione/elezione domicilio", privo di data, sottoscritto sia dall'istante (Jonny Minguzzi) che dal suo difensore (avv. Bruno Salernitano) che costituisce atto di nomina difensiva, valido a norma dell'art. 96 cod. proc. pen. ma che non può essere qualificato come procura speciale contenendo solo l'indicazione del difensore nominato, l'elezione di domicilio presso lo studio dello stesso e l'attribuzione della facoltà di assistenza in udienze varie, tra cui quella camerale conseguente alla proposizione di richiesta di rescissione del giudicato (v. secondo periodo del mandato).

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048) pur occupandosi del diverso caso del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. perì. ma enunciando principi di diritto certamente valevoli anche per il caso che in questa sede ci occupa hanno chiarito che "è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. peri.".

Nella motivazione della citata sentenza le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 625-bis cod. proc. pen. (ma, come detto, le argomentazioni sono da ritenersi valevoli anche per la richiesta ex art. 629-bis e nel pregresso art. 625-ter) è, per la peculiarità ("straordinarietà") norma di stretta interpretazione che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato") legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse di esso assistito.

Del resto, la descritta particolarità del tipo di richiesta che in questa sede ci occupa, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile - per i possibili effetti rescindenti e rescissori - all'istituto qui in esame richiede una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, cornma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto de qua. Poiché l'atto apposto in calce alla richiesta qui in esame non contiene alcuno specifico mandato al difensore per proporre e presentare la richiesta stessa bensì solo l'attribuzione del potere di assistenza in udienza nell'ambito dell'instaurando procedimento, ne consegue l'inammissibilità del ricorso (cfr., in fattispecie similare, Sez. 2, n. 40914 del 24/09/2015, Vela Chumo, Rv. 264590).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C