Cassation rejects appeal request for file transmission to single-section appellate court due to procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Second Section of the Court of Cassation rejected the appeal court's request to transmit the case file to the single-section Appellate Court of Salerno. The original second-instance judgment was annulled without remittal due to a procedural nullity affecting the defendant's right to defense, necessitating a new trial. The court ruled that since the annulment was not based on the specific grounds in Article 623 of the Code of Criminal Procedure, the error of material indication was excluded, and the single-section court can remedy the incompatibility by forming a new collegium.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 623, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 175 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 34, comma 1 cod. proc. pen.: When a second-instance judgment is annulled without remittal for procedural reasons other than those listed in Article 623, the error of material indication is excluded, and the single-section appellate court may remedy the incompatibility by constituting a new collegium of different magistrates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sulla richiesta della Corte di appello di Salerno del 19/12/2023 nell'ambito del procedimento nei confronti di: SANTORO NICOLA nato a AGROPOLI il 07/07/1982 definito con sentenza n. 46716 del 20/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sentita relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, sulla nota trasmessa a questa Corte dal presidente della sezione penale della Corte di appello di Salerno per l'eventuale correzione, sulla :sentenza di questa Seconda Sezione n. 46716 del 20/10/2023 che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, dell'indicazione dell'autorità giudiziaria cui va trasmesso il fascicolo, essendo la Corte di appello di Salerno composta da un'unica sezione penale; rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte di legittimità sopra indicata risulta: - che l'annullamento della sentenza impugnata (emessa dalla Corte di appello di Salerno il 04/04/2023 nei confronti di Santoro Nicola) è stato disposto senza rinvio per ragioni esclusivamente processuali e, in particolare, sul rilievo di una nullità a regime intermedio attinente all'esercizio del diritto di d fesa dell'imputato; - che, in conseguenza dell'annullamento senza rinvio, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di merito dovendosi celebrare ex novo il giudizio di secondo grado; ritenuto, pertanto, che, non vertendosi in una delle ipotesi di cui alla lett.
d) dell'art. 623 cod. proc. pen. - in forza del quale il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina individuata a norma dell'art. 175 disp. att. cod. proc. pen. - va escluso il paventato errore materiale; considerato che la Corte di appello di Salerno, all'incompatibilità stabilita dall'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., potrà porre rimedio attraverso la costituzione di un collegio formato da magistrati differenti da quelli che hanno concorso ad adottare la sentenza annullata.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta. Così