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Ordinanza — n. 12676/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects material error in criminal judgment regarding appellate court designation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a material error in a criminal judgment where the appellate court was incorrectly named. The original sentence listed the Florence Court of Appeal instead of the correct Genoa Court of Appeal, while a prior correction had already fixed the prosecutor's name. The court applied Article 130 of the Code of Criminal Procedure to amend the document because the error concerned the designation of the referring court, which must be the same tribunal that recognized the special mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 623 c.p.p.: The court may correct material errors in judgments, including the designation of the referring court, when such errors do not affect the substance of the decision but merely misidentify the judicial body responsible for the case.

Parole chiave

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material error correction criminal procedure code appellate court designation judgment amendment referring court identification correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma primo, cod. proc. pen.
poiché, tuttavia, la sentenza oggetto del ricorso per cassazione non era appellabile dal PM ai sensi dell'art. 593, comma primo, cod.
Art. 623 cod. proc. pen.
pen., in quanto di condanna per il delitto contestato ed essendosi il giudice limitato a riconoscere, su di esso, una attenuante speciale e ad effetto speciale, il giudice di rinvio doveva essere individuato, come stabilito dall'art. 623 cod.
Art. 130 cod. proc. pen.
pen., nello stesso Tribunale di Massa; trattasi di errore senz'altro emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez.
art. 623 cod. proc. pen
pen., in quanto di condanna per il delitto contestato ed essendosi il giudice limitato a riconoscere, su di esso, una attenuante speciale e ad effetto speciale, il giudice di rinvio doveva essere individuato, come stabilito dall'art. 623 cod.
art. 130 cod. proc. pen
pen., nello stesso Tribunale di Massa; trattasi di errore senz'altro emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, Rv. 262551
(cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, Rv. 262551 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d'ufficio e relativo all'errore materiale concernente la sentenza n. 41129 del 2023, resa all'esito dell'udienza del 27.9.2023 (dep. in data 10.10.2023); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati. FATTO E DIRITTO 1. In data 10.10.2023 è stata pubblicata la sentenza n. 41129 del 2023, emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all'esito della camera di consiglio del 27.9.2023 sul ricorso proposto nell'interesse di Adlan El Bachir;

2. se non ché, come è facilmente evincibile dagli atti, nella intestazione della sentenza, per mero errore materiale, era stato indicato, c:ome impugnante, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona anziché il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova; nel dispositivo, inoltre, era stata indicata, come giudice del rinvio, la Corte di appello di Firenze in luogo della Corte di appello di Genova;

3. con provvedimento del 71.2.2023, quindi, si era provveduto alla correzione del primo errore e, con riguardo alla pure errata indicazione della Corte di appello di Firenze, si era proceduto ad indicare, invece, la Corte di appello di Genova;

4. poiché, tuttavia, la sentenza oggetto del ricorso per cassazione non era appellabile dal PM ai sensi dell'art. 593, comma primo, cod. proc. pen., in quanto di condanna per il delitto contestato ed essendosi il giudice limitato a riconoscere, su di esso, una attenuante speciale e ad effetto speciale, il giudice di rinvio doveva essere individuato, come stabilito dall'art. 623 cod. proc. pen., nello stesso Tribunale di Massa; trattasi di errore senz'altro emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, Rv. 262551 - 01).

5. la sentenza impugnata va dunque corretta nei termini meglio specificati in dispositivo.

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 41129 del 2023 di questa Sezione, nel senso che, ove è scritto "Corte di appello di Genova", deve leggersi "Tribunale di Massa". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali Così dec