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Sentenza — n. 12673/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12673/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12673/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 20.11.2023 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello che era stato proposto nell'interesse di Matteo Marotta contro l'ordinanza con cui il GUP del medesimo ufficio aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro disposto in data 21.1.2022 su beni, anche di sua proprietà ed a lui intestati quali, in particolare, l'immobile sito in Bari, via Madre Clelia Merloni n. 13 ed il libretto postale ordinario acceso presso l'Agenzia di Bari di Poste Italiane spa;

Regesto Legislator

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artt. 322-ter cod. pen, art. 649 cod. civ, art. 125 cod. proc. pen, art. 648-quater cod. pen; Sentenza — n. 12673/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A tal fine avevano sostenuto che l'immobile, già di proprietà dei nonni (Mattia Marotta e Genoveffa Marazia), era stato loro trasferito per disposizione testamentaria: Mattia Marotta era infatti deceduto il 5.6.2002 ed aveva lasciato erede la moglie Genoveffa Marazia, a sua volta deceduta il 12.12.2022 e che, con testamento del 9.1.2022, pubblicato il 4.4.2023, aveva nominato suoi eredi universali i nipoti legando ai figli Giuseppe e Domenico il diritto s'uso sull'immobile su cui, peraltro, non insiste alcuna trascrizione per 1/6 in favore di costoro; avevano spiegato, inoltre, che sul libretto di deposito confluiva esclusivamente la pensione della nonna Marazia.

Parole chiave

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accertamento della qualità di erede successione del defunto legato di cosa altrui diritto d'informazione degli eredi convenzione circa l'eredità non devoluta responsabilità degli eredi

Disposizioni normative citate

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artt. 322-ter cod. pen
ricorre per cassazione il Marotta a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 322-ter cod. pen., 321 cod.
art. 649 cod. civ
art. 125 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 125 cod.
art. 648-quater cod. pen
Con ordinanza del 21.1.2022 il GIP del Tribunale di Bari aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca ex art. 648-quater cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Marotta Matteo, nato a Roma il 29.5.1966, contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 20.11.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Ser -ao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20.11.2023 il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello che era stato proposto nell'interesse di Matteo Marotta contro l'ordinanza con cui il GUP del medesimo ufficio aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro disposto in data 21.1.2022 su beni, anche di sua proprietà ed a lui intestati quali, in particolare, l'immobile sito in Bari, via Madre Clelia Merloni n. 13 ed il libretto postale ordinario acceso presso l'Agenzia di Bari di Poste Italiane spa;

2. ricorre per cassazione il Marotta a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale che deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 322-ter cod. pen., 321 cod. proc. pen., 104 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all'art.111 Cost. per omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla istanza di dissequestro avanzata dai ricorrenti quali terzi estranei al reato e proprietari dei beni attinti dalla misura cautelare reale: richiama il contenuto dell'istanza di revoca ed i presupposti della legittimazione a ricorrere quale titolare dei beni attinti dal sequestro; ripercorre, quindi, le vicende proprietarie dell'immobile sito in Bari via Madre Clelia Nlerloni n. 13, int. 11, da ultimo culminate nel testamento redatto dalla nonna Giuseppa Marazia che aveva lasciato i nipoti eredi universali del suo patrimonio e, dunque, dell'immobile oltre che del conto corrente di cui, perciò, i di lei figli Giuseppe e Domenico Marotta, indagati, non erano mai divenuti proprietari; richiama, quindi, i motivi posti a fondamento dell'appello interposto contro il laconico provvedimento del GUP, a partire dalla contestazione della asserita disponibilità dell'immobile in capo agli indagati ed alla impossibilità di identificarlo come profitto o provento dei reati contestati; quanto al conto corrente osserva che il PM come il GUP non avevano in alcun modo motivato; ripercorre, quindi, il tenore del provvedimento impugnato sottolineando come la dichiarazione di successione non equivalga ad accettazione dell'eredità, mai intervenuta da parte di Giuseppe e Domenico Marotta, ed evidenzia la lacunosità della motivazione con cui il Tribunale ha stigmatizzato la circostanza dell'apertura del testamento del de cuius Mattia Marotta a sette anni dalla morte e dopo l'esecuzione di una misura custodiale a carico di Giuseppe Marotta; osserva che nemmeno il riferimento al diritto d'uso legato dalla Marazia ai due figli è in grado di mutare la situazione legale dell'immobile dal momento che, ancora una volta, non è stato documentato che l'eredità sia stata accettata e che i ricorrenti siano stati destinatari di una richiesta di immissione in possesso ex art. 649 cod. civ. risultando perciò le deduzioni del Tribunale delle mere induzioni interpretative, peraltro carenti sul rilievo difensivo concernente il fatto che il legato era succeduto alla esecuzione del sequestro;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: premessi i limiti di impugnabilità in cassazione delle misure cautelari reali, osserva, infatti, che l'ordinanza impugnata non incorre nella pur dedotta violazione di legge che, certamente, può concernere anche la legge extrapenale, avendo il Tribunale ha nel caso di specie verificato con motivazione non apparente chi avesse la disponibilità dei beni; aggiunge che la ricostruzione della sequenza delle disposizioni testamentarie, della disponibilità, anche per interposta persona, del conto corrente, risultano censurate avendo di mira le argomentazioni del ricorso e non deducendo violazione di legge;

4. la difesa ha trasmesso motivi nuovi ripercorrendo l'iter del procedimento (con riguardo, in particolare, alla istanza di revoca in cui si era chiarita la erroneità della visura camerale relativa all'immobile) deducendo: 4.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 322-ter cod. pen., 321 cod. proc. pen., 459, 470 e 476 cod. civ. in relazione al DPR 637/1972: motivazione apparente: rileva, ancora, che l'ordinanza del Tribunale non ha fornito risposto alle doglianze difensive con cui era stato evidenziato che i ger-mani Giuseppe e Domenico Marotta non erano stati mai proprietari dell'immobile di via Madre Clelia Merloni n. 13 soltanto catastalmente loro intestato pro quota a seguito di denuncia di successione del de cuius Mattia Marotta, intervenuta nel 2002 ma efficace solo ai fini fiscali, seguita, tuttavia, dalla pubblicazione del testamento, laddove il carattere strumentale della apertura della successione nel 2009 non avrebbe potuto avere riguardo alla posizione di Domenico Marotta, ma attinto da misure cautelari; 4.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 322-ter cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 240 cod. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.: motivazione apparente: rileva che, nonostante la sollecitazione difensiva, il Tribunale non ha fornito alcun elemento per ritenere, in capo ai due germani Marotta, la disponibilità dell'immobile, intesa nella accezione secondo cui il bene ricada, sia pure tramite terzi, nella sfera degli interessi economici dei soggetti coinvolti ed attinti dalla misura cautelare reale; segnala, perciò, l'assoluto difetto di motivazione sul punto, che si risolve in una violazione di legge; 4.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 322- ter cod. pen., 240 cod. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.: motivazione apparente: osserva che il provvedimento del Tribunale non è conforme al principio secondo cui la confisca per equivalente non può attingere i beni futuri ma solo ed esclusivamente quelli già esistenti nella sfera di disponibilità dell'imputato o indagato; aggiunge che la disponibilità del bene viene collegata ad evenienze verificatesi successivamente alla esecuzione del sequestro laddove anche il legato d'uso, peraltro rimasto ineseguito, è scaturito dalla pubblicazione del testamento della Marazia avvenuto un anno dopo il sequestro; 4.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 322- ter cod. pen., 240 cod. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.: motivazione apparente: quanto al sequestro del conto corrente postale, rileva che il PM ha del tutto omesso di fornire la prova di operazioni di versamento di somme da qualificarsi profitto o provento del reato, eseguite dai germani Marotta; ciò a fronte degli estratti conto prodotti dalla difesa da cui si evince l'assenza di operazioni diverse dall'accreditamento della pensione della Marazia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede.

1. Non è inutile, in primo luogo, ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argornentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01;

Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivarov, Rv. 239692 - 01). Con riguardo, poi, alla legittimazione, è prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (cfr., Sez. 2 - , n. 53384 del 12/10/2018, Lega Nord, Rv. 274242 - 02;

Sez. 3 - , n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 - 01) 2. Con ordinanza del 21.1.2022 il GIP del Tribunale di Bari aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca ex art. 648-quater cod. pen. sui beni di Giuseppe e Domenico Marotta, sino a concorrenza della somma di euro 18.654.896,52 e 321, comma 2, in relazione all'art. 1 I. 146 del 2006 sino a concorrenza di euro 892.606,00. 2.1 Matteo Marotta (e Francesco Marotta), figli(o) di Giuseppe Marotta e Yulia Viktorovna Baldina, figlia adottiva di Domenico Marotta, con istanza inoltrata al GUP, avevano chiesto la revoca del sequestro e la restituzione, in loro favore, dell'immobile sito in Bari, via Madre Clelia Merloni (sequestrato per 1/6) e del libretto postale acceso presso la agenzia di Bari di Poste Italiane spa in quanto beni loro intestati.

A tal fine avevano sostenuto che l'immobile, già di proprietà dei nonni (Mattia Marotta e Genoveffa Marazia), era stato loro trasferito per disposizione testamentaria: Mattia Marotta era infatti deceduto il 5.6.2002 ed aveva lasciato erede la moglie Genoveffa Marazia, a sua volta deceduta il 12.12.2022 e che, con testamento del 9.1.2022, pubblicato il 4.4.2023, aveva nominato suoi eredi universali i nipoti legando ai figli Giuseppe e Domenico il diritto s'uso sull'immobile su cui, peraltro, non insiste alcuna trascrizione per 1/6 in favore di costoro; avevano spiegato, inoltre, che sul libretto di deposito confluiva esclusivamente la pensione della nonna Marazia.

Con l'atto di appello la difesa aveva inoltre insistito sulla mancata disponibilità del bene in capo agli imputati/indagati. 2.2 II GUP aveva respinto l'istanza di revoca sul rilievo secondo cui la documentazione in atti consentiva di riferire la disponibilità dei beni in sequestro in capo agli imputati Giuseppe e Domenico Marotta.

3. Il Tribunale ha rigettato l'appello proposto contro il provvedimento del GUP con motivazione che, rileva il collegio, non può ritenersi meramente apparente e, perciò, suscettibile di essere censurata in termini di violazione di legge I giudici del riesame hanno in realtà riepilogato i vari "passaggi" ereditari di cui, in definitiva, hanno fornito una "lettura" deponente per la sostanziale disponibilità dei beni in capo a Giuseppe e Domenico Marotta artatamente "schermata" dalla formale loro titolarità in capo ai nipoti. Hanno spiegato, infatti, che, alla morte di Mattia Marotta, era stata presentata una denuncia di successione in favore di Genoveffa Marazia, per 4/6 della proprietà dell'immobile di via Madre Clelia Merloni e per 1/6 ciascuno in favore di Domenico Marotta e di Giuseppe Marotta.Vero che l'immobile era risultato nella piena titolarità della Marazia in forza di disposizione testamentaria; il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato che il testamento di Mattia Marotta era stato pubblicato soltanto nel marzo del 2009, ovvero a quasi sette anni dal decesso del de cuius; ed è proprio questo dato che ha portato il Tribunale a ritenere la strumentalità della pubblicazione del testamento che, peraltro, non aveva portato ad alcuna variazione della denuncia di successione già inoltrata nel novembre del 2002 e, piuttosto, da ritenersi legato alla esecuzione, nel marzo del 2007, di una misura cautelare nei confronti di Giuseppe Marotta per associazione a delinquere.

I giudici baresi hanno fatto inoltre presente che, nel gennaio del 2022 entrambi i fratelli Marotta erano stati attinti dalla misura cautelare personale nell'ambito del presente procedimento e che, nel mese di dicembre, era deceduta la loro madre, Genoveffa Marazia, il cui testamento, pubblicato soltanto nel successivo mese di aprile, indicava come eredi i nipoti disponendo un legato d'uso ai due figli sull'immobile in questione. La ricostruzione complessiva operata dai giudici della cautela reale è stata perciò nel senso di una originaria disponibilità dell'immobile in capo agli indagati che sarebbe stata in un primo momento mascherata (con la titolarità esclusiva in capo alla madre, Genoveffa Marazia) ricorrendo alla pubblicazione (ingiustificatamente postuma) del testamento del padre Mattia e, successivamente, "regolarizzata" con un legato d'uso, all'esito della morte della madre.

Si tratta, come accennato, di una "lettura" della vicenda che, in astratto suscettibile di prestare il fianco a rilievi in punto di adeguatezza, congruità o linearità della motivazione, che la difesa ha tentato di evidenziare, ma che non può ritenersi fondata su una motivazione radicalmente inesistente. Quanto al conto deposito e risparmio, è sufficiente rilevare che il Tribunale ne ha evidenziato la contitolarità in capo a Domenico Marotta, significativamente accompagnata dalla delega ad operarvi e che, nel contempo, il ricorso è sul punto del tutto silente.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art, 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e