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Ordinanza — n. 12672/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for aggravated robbery under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had reduced the sentence for aggravated robbery under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure, which requires a de plano procedure. The Court ruled that grievances regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent were admissible, but complaints about waived grounds, non-assessment of exemption conditions, or sentencing errors outside statutory limits were not. Furthermore, the appellant's claim regarding a lack of motivation on liability was rejected as it fell outside the specific grounds permitted under Article 599 bis.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; In appeals under Art. 599 bis, grievances regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent are admissible, whereas complaints about waived grounds, non-assessment of exemption conditions, or sentencing errors outside statutory limits are inadmissible, and claims outside the permitted grounds are rejected.

Parole chiave

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Art. 599 bis Code Criminal Procedure de plano procedure aggravated robbery sentencing inadmissible appeal grounds waived exemption conditions sentencing error limits court costs and fine concorso di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNACCHIARO SALVATORE nato a NAPOLI il 19/03/1974 avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Sarnacchiaro Salvatore, in relazione al reato di rapina aggravata; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione circa il giudizio di responsabilità, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.599 bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.