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Ordinanza — n. 12671/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a first-instance sentence for theft and receipt of stolen vehicles, arguing the judge failed to address specific legal grounds. The court ruled that the appeal's core arguments, including challenges to the underlying crime's procedural status and the sentencing agreement, are legally impermissible under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they contest matters not permitted by law, such as the procedural status of the underlying offense or the validity of the plea agreement.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment procedural defect plea agreement underlying offense code criminal procedure court costs guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
ha applicato a Barletta Giacomo Giordano la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 1.000 di multa in relazione ai reati di associazione per delinquere, di furto aggravato e ricettazione di veicoli; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, cornma 5 bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA GIACOMO GIORDANO nato a MONOPOLI il 02/07/1986 avverso la sentenza del 21/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Barletta Giacomo Giordano la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 1.000 di multa in relazione ai reati di associazione per delinquere, di furto aggravato e ricettazione di veicoli; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, cornma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (concernente la denunciata improcedibilità del delitto di furto, dichiarato dallo stesso Giudice in relazione ad altra imputazione, costituente il reato presupposto del contestato delitto di ricettazione), non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01) e comunque è manifestamente infondato, poiché il giudice ha dato atto dell'irrilevanza della dedotta questione, atteso il pacifico principio giurisprudenziale per cui il delitto di ricettazione sussiste anche quando il delil:to presupposto non sia procedibile per difetto di querela (Sez. 2, n. 29449 del 18,/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01); allo stesso modo, non è consentito il motivo di ricorso con cui si contesti la sussistenza del fatto oggetto dell'accordo per l'applicazione della pena; anche il successivo motivo con il quale si censura la qualificazione giuridica operata, prospettando alternativamente la qualificazione del fatto quale ipotesi di incauto acquisto, ovvero di furto, non è consentito poiché in 'essenza di specifiche deduzioni e in ragione del chiaro tenore dell'imputazione, non si apprezzano, «con indiscussa immediatezza», la qualificazione in termini palesemente eccentrici rispetto al contenuto del capo di imputazione o l'esistenza ci errori manifesti al riguardo (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026 - 01); infine, anche il denunciato errore materiale, nell'indicazione del proprietario del veicolo oggetto di ricettazione, oltre a non rilevare quanto al contenuto della decisione, non è supportato da specifici riferimenti agli atti processuali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle