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Ordinanza — n. 12666/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for lack of defense and procedural defects under new criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared two appeals inadmissible, one filed by a defense lawyer and another personally by an accused. The court ruled that the appeal by the accused was invalid because, following legislative changes, personal filing of cassation appeals is prohibited and must be done by a registered defense attorney. Consequently, the court dismissed both requests and ordered the appellants to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Following legislative amendments, appeals to the Supreme Court cannot be personally filed by the accused and must be signed by a registered defense attorney, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal personal filing defense attorney criminal procedure inadmissible appeal procedural defect registered counsel aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103/2017
art. 599 bis cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale Sandu Ionut e Plesuvu Ovidiu Marian erano stati condannati per rapina aggravata e altri reati.
art. 699-bis cod. proc. pen
Propone ricorso personalmente Plesuvu Ovidio Marian, lamentando la violazione dell'art. 699-bis cod. proc. pen..
art. 599 cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
Sentenza n. 8914/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANDU IONUT CUI 044BW6Z nato il 03/06/1990 PLESUVU OVIDIU MARIAN CUI 06E7R93 nato il 06/08/1993 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale Sandu Ionut e Plesuvu Ovidiu Marian erano stati condannati per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Sandu Ionit, lamentando che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento all'insussistenza di cause estintive del reato.

2. Propone ricorso personalmente Plesuvu Ovidio Marian, lamentando la violazione dell'art. 699-bis cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente al ricorso proposto nell'interesse di Sandu, si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa„ Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

2. Relativamente al ricorso proposto da Plesuvu le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 10.3 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., s. con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 27 novembre 2023, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 3.

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente l'issata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa