Cassation appeals against appellate sentencing reduction are inadmissible due to lack of notification rights and waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense of CENA ATTILIO and PIRAMIDE FRANCO inadmissible. The defense argued for a lack of motivation in the appellate sentence and alleged non-notification of the hearing summons, while also claiming unequal treatment compared to a co-defendant. The court ruled that under the new plea-bargaining system, defendants who waive appeal grounds lose the right to notification, and the appellate judge is only required to justify the sentence reduction, not the entire trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In plea-bargaining appeals where the defendant waives grounds, the right to notification of the hearing summons is excluded, and the appellate court's duty to motivate is limited strictly to the sentence reduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CENA ATTILIO nato a TORINO il 15/07/1970 PIRAMIDE FRANCO nato a MONCALIERI il 15/05/1968 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale Cena Attilio e Piramide Franco e erano stati condannati il primo per riciclaggio, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di armi e munizioni, il secondo per riciclaggio. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Cena, lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, posto che l'obbligo di motivazione sussiste anche nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Il difensore propone ricorso anche nell'interesse di Piramide Franco, di contenuto analogo al ricorso proposto nell'interesse di Cena, osservando inoltre che per Piramide era stata accolta una proposta di concordato con una pena inferiore di un mese rispetto al coimputato Lafleur, portatore di recidiva qualificata e di numerose imputazioni in più rispetto a Piramide; eccepiva inoltre l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Preliminarmente, si deve rilevare che l'art. 610, comma 5-bis cod. proc. Pen., prevede che "nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su ric:hiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis..."; pertanto, il difensore non aveva diritto all'avviso di fissazione dell'udienza.
Ciò premesso, si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, compresa la quantificazione della pena), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
2. Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca