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Ordinanza — n. 12663/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements under Art. 448 bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by the defense inadmissible because the cited grounds failed to meet the specific requirements of Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued the lower court lacked motivation regarding a cause of non-punibility under Article 129, but this reason was not among the permissible grounds for appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be limited to specific statutory grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality; appeals citing other reasons are inadmissible, resulting in cost liability for the appellants.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 448 bis c.p.p. cause of non-punibility legal qualification error court costs and fines tentata estorsione reato di coazione reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 bis, comma 2 bis c.p.p.
2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Inno Felice e Cordella Alessio propone ric:orso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 13 dicembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per il delitto di tentata estorsione aggravata e lesioni 1.1 Il difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INNO FELICE nato a NARDO il 28/01/1995 CORDELLA ALESSIO nato il 11/07/2002 avverso la sentenza del 13/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Inno Felice e Cordella Alessio propone ric:orso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 13 dicembre 2023 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di tentata estorsione aggravata e lesioni 1.1 Il difensore lamenta l'assenza di motivazione circa l'insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27/02/2024 Il Consigliere estensore L Presiden