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Ordinanza — n. 12662/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of grounds and lack of devolutive effect on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12662/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Filippo Aprea and Anna Giordano inadmissible. The appellants argued that the appellate court failed to evaluate generic mitigating circumstances and imposed an excessively severe sentence. The court ruled that because the defendants had waived their grounds and agreed to the penalty, the appellate judgment's effect was limited to the agreed sentence, precluding review of sentencing factors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When appellants waive grounds and agree to a penalty, the appellate judgment lacks devolutive effect regarding sentencing factors, rendering subsequent cassation appeals on those grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of grounds devolutive effect appellate sentencing inadmissible appeal pena concordata adeguamento della pena alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 599, comma 4, c.p.p.
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Law n. 103 of 2017
Decreto legge n. 92 of 2008
art. 599 bis cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale Aprea Filippo e Giordano Anna erano stati condannati per tentata estorsione aggravata.
art. 599 cod. proc. pen
LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APREA FILIPPPO nato a NAPOLI il 21/02/1964 GIORDANO ANNA natcLa NAPOLI il 05/05/1973 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. LA Corte di Appello di Napoli rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale Aprea Filippo e Giordano Anna erano stati condannati per tentata estorsione aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Aprea e Giordano; il difensore lamenta che nella sentenza impugnata non vi era stata la valutazione dell'elemento oggettivo sul riconoscimento delle attenuanti generiche, senza argomentare sulla possibilità di poter estendere nel massimo di un terzo l'applicazione delle stesse, alla luce della giovane età e del corretto comportamento processuale; eccessivamente severa, inoltre,, era la pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa„ Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impe.disce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro, compresa la riduzione della pena per le attenuanti generiche), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.