Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver of grounds and lack of devolutive effect on non-accepted reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Chiummello Mario and Ronza Salvatore Pasquale inadmissible. The appellants argued for a new sentencing review and a different crime qualification, but had previously waived their grounds during the appellate penalty agreement. The court ruled that the appellate judge's limited review scope precludes consideration of waived issues, rendering the appeals procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When appellants waive grounds during a penalty agreement in appeal, the cassation appeal is inadmissible because the appellate judgment lacks devolutive effect regarding waived reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIUMMIELLO MARIO nato a NAPOLI il 12/11/1987 RONZA PASQUALE SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 23/01/1989 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Chiummello Mario e Ronza Salvatore Pasquale erano stati condannati per estorsione aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Chiummello Mario, Al riguardo il difensore lamenta che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento all'insussistenza di cause estintive del reato.
2. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di Ronza Salvatore Pasquale. 2.1 II difensore lamenta l'erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere considerato quello previsto e punito dall'art. 640 cod. pen., e non dall'art. 629 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassai, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro; peraltro, si deve rilevare l'estrema genericità del ricorso di Ronza), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen