Italian court dismisses appeals for inadmissibility regarding sentencing determinations and execution measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Vincenzo Lippolis and Francesco Campanelli inadmissible. The defendants argued violations of sentencing guidelines and procedural rules regarding the determination of the base penalty and alternative detention execution. The court rejected these claims because they fell outside the narrow scope of admissible grounds for cassation, which excludes defects in sentencing reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will and legal qualification errors, explicitly excluding defects in the reasoning regarding the imposition of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1) LIPPOLIS VINCENZO n. a Bari il 20/6/1971 2) CAMPANELLI FRANCESCO n. a Grumo Appulla il 12/12/1974 avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 8/11/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Bari, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a Lippolis Vincenzo e Campanelli Francesco, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. e concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, rispettivamente la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2200,00 di multa ed anni due, mesi quattro ed euro 2.000 di multa (da eseguirsi nelle forme della detenzione domiciliare) in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata e il solo Lippolis anche al delitto di lesioni aggravate.2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: 2.1 l'Avv. Salvatore Campanelli nell'interesse di Campanelli Francesco, la violazione dell'art. 133 cod.pen. con riferimento alla determinazione della pena base; 2.2 l'Avv. Claudio Papagno nell'interesse di Lippolis Vincenzo, la violazione degli artt. 129 cod.proc.pen. e 56 L. 689/81.
3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Nella specie i difensori formulano doglianze non consentite in quanto esulano dal perimetro normativo, impingendo la determinazione della pena, in assenza di profili di illegalità, ovvero concernenti la generica denunzia del mancato proscioglimento nel merito o„ ancora, profili relativi all'esecuzione della pena alternativa. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi