Cassation court dismisses appeal against preliminary judgment for non-exhausted remedies and lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a preliminary judgment imposing a sentence on two defendants for robbery, arguing the penalty was incorrectly indicated. The court declared the appeal inadmissible because the statutory law of 2017 restricts appeals to specific grounds like the expression of the accused's will or legal qualification errors. Since the appeal focused on the calculation of the penalty rather than these limited exceptions, it was rejected as having no legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 103 del 2017, art. 1 co. 51; The appeal against a preliminary judgment is inadmissible if it concerns the calculation of the penalty rather than the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: GIURLANDA FRANCESCO nato a ERICE il 04/08/1998 ANGELO MICHELE nato a ERICE il 08/11/1996 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Procedimento deciso de plano OSSERVA Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani che, in data 26.9.2023, ha applicato a Giurlanda Francesco e ad Angelo Michele, per il reato di concorso in rapina, la pena di anni 1 e mesi 9 di recl. ed € 593,00 di multa, deducendo non corretta indicazione della pena per violazione del disposto dell'articolo 69 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché la pena può essere stata non correttamente indicata ma non è illegale perché sono partiti dalla pena di anni sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa e hanno ritenuto le concesse attenuanti in termini di prevalenza. La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore La P sidente Giovanna Verga is.ab ìta Rosi -,2 DEPOSITATO IN CANCELLARIA tite, SECONDA SEZIONE PENALE\ 4 27 MAR, 2024 IL FUN