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Ordinanza — n. 12650/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction due to prior waiver of penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12650/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all grounds for appeal except those regarding the sentence reduction. The appellant attempted to challenge the reduced penalty in the cassation proceeding, arguing it violated the law, despite having accepted a settlement agreement on this specific issue. The court ruled that such a procedural agreement is irrevocable, preventing the appellant from raising contradictory arguments in a subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 602 c.p.p. 1-bis; Art. 616 c.p.p.: Once parties reach a settlement agreement on the penalty measure and the judge ratifies it, the waiver of defense arguments is irrevocable, barring the appellant from raising contradictory claims in a cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural waiver penalty reduction cassation appeal settlement agreement irrevocable waiver Italian criminal procedure inadmissible appeal revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
103/20171 l'art. 599 bis c.p.p.
Art. 602 c.p.p. 1-bis
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
art. 599 bis c.p
103/20171 l'art. 599 bis c.p.p.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI ANIELLO nato a FOGGIA il 22/02/1956 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Procedimento deciso de plano OSSERVA Ricorre per cassazione Palmieri Aniello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che il 27.10.2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena. Deduce violazione di legge e vizio dalla motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva. Il ricorso è inammissibile. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello.

Nel caso in esame il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi relativi alla responsabilità perché rinunciati e motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale., La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLARIA S-ECOND& SEZIONE PENALE La Presidente Giovanna Verga I.7