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Sentenza — n. 12642/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12642/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da VILLANO LUCIANO, nato a Spilimbergo il 25 Aprile 1989 avverso la sentenza resa il 17 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Enrico D'Ambrosio che ha chiesto l'accoglimento.

Regesto Legislator

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art. 340 comma 4 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12642/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela da parte del procuratore speciale del legale rappresentante della compagnia assicurativa costituitasi parte civile , come da verbale del 9 febbraio 2024 trasmesso a questo Ufficio il 12 febbraio. Alla stregua di tali considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato. Il ricorrente querelato deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.

Parole chiave

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materia di assicurazione contro gli infortuni frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione risarcimento dei danni da incidente stradale disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato azione diretta contro l'assicuratore violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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art. 340 comma 4 cod.proc.pen
Il ricorrente querelato deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da VILLANO LUCIANO, nato a Spilimbergo il 25 Aprile 1989 avverso la sentenza resa il 17 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Enrico D'Ambrosio che ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 29 giugno 2022 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di Luciano Villano nel delitto di frode in danno dell'assicurazione per avere falsamente denunciato un sinistro stradale in realtà non verificatosi. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'azione penale avrebbe dovuto essere ritenuta improcedibile per tardività della querela . 2.2 Vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza in quanto la condanna si fonda su un compendio probatorio del tutto insufficiente a dimostrare la colpevolezza del ricorrente. o 2.3 Violazione di legge e nullità dell'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare resa il 15 luglio 2021 con cui erano state respinte le istanze di rinvio per legittimo impedimento avanzate dai difensori dell'imputato, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis codice penale; 2.5 Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche 3.Con memoria trasmessa il 12 febbraio 2024 l'avv.

Stefano Putinati ha trasmesso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione da parte dell'imputato del 9 febbraio 2024 e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Questa Corte deve prendere atto che nelle more del giudizio il reato si è estinto per intervenuta remissione di querela da parte del procuratore speciale del legale rappresentante della compagnia assicurativa costituitasi parte civile , come da verbale del 9 febbraio 2024 trasmesso a questo Ufficio il 12 febbraio. Alla stregua di tali considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato. Il ricorrente querelato deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali ex art. 340 comma 4 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma 5 marzo 2024 Il consigliere estensore La residente Maria ela Borsellino El. dtta Rosi r (1 i -) '0 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PALE