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Sentenza — n. 12632/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for money laundering and receipt of stolen goods due to lack of procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals filed by Demaria Alberto and Galli Marco against a second-instance judgment confirming their convictions for money laundering and receipt of stolen goods. The defense argued for nullity based on procedural errors, failure to examine specific documents, and insufficient reasoning regarding witness testimonies and satellite data. The court ruled the appeals inadmissible because the lower court's reasoning was logically sound, adequately addressed the defense's points, and did not require a new examination of the case merits.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals against conviction are inadmissible if the lower court's reasoning is logically consistent and sufficiently addresses the defense's arguments without requiring a re-examination of the case merits.

Parole chiave

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criminal appeals procedural nullity insufficient reasoning money laundering receipt of stolen goods inadmissible appeal case law review ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
I ricorsi, ai quali sono uniti dieci allegati, sono articolati in cinque motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Art. 507 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla richiesta formulata dalla difesa al Tribunale di esaminare, ai sensi dell'art. 507 cod.
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
pen., due testi (Sergio Massardi e Marzia Massardi), i quali avrebbero riferito su circostanze rilevanti per l'accertamento dei fatti e che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare d'ufficio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 1.3.
Art. 606 cod. proc. pen.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 507 cod. proc. pen
Dalla lettura del verbale di udienza risulta, infatti, che il collegio, dopo avere rigettato la richiesta istruttoria avanzata ex art. 507 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
Va, infatti, ribadito che il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte anche dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite proprio nel disposto dell'art.
art. 603, comma 1 cod. proc. pen
pen., due testi (Sergio Massardi e Marzia Massardi), i quali avrebbero riferito su circostanze rilevanti per l'accertamento dei fatti e che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare d'ufficio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.
art. 606 cod. proc. pen
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DEMARIA ALBERTO nato a SORESINA il 28/01/1968 GALLI MARCO nato a COMO il 12/02/1975 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESC[A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni di inammissibilità dei ricorsi formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.

RITENUTO IN FATTO

Demaria Alberto e Galli Marco, a mezzo del difensore di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del'6/06/2023, con la quale veniva confermata la sentenza di condanna alla pena di giustizia resa dal Gup del Tribunale di Cremona, in ordine ai reati di concorso in riciclaggio (capo A) e ricettazione (capo B).

1. I ricorsi, ai quali sono uniti dieci allegati, sono articolati in cinque motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1. Con il primo motivo la difesa si duole dell'inosservanza di norme processuali e del vizio di motivazione in relazione al mancato esame degli imputati con riferimento all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza. 1.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla richiesta formulata dalla difesa al Tribunale di esaminare, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., due testi (Sergio Massardi e Marzia Massardi), i quali avrebbero riferito su circostanze rilevanti per l'accertamento dei fatti e che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare d'ufficio ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 1.3.

Con il terzo motivo - relativo al capo B) dell'imputazione - si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta formulata dalla difesa, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di acquisizione dei verbali di riconoscimenti effettuati da parte di Ferretti Cinzia dei due asseriti autori del furto dell'autovettura. 1.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alle deposizioni testimoniali di Ferretti e Codato sulla denuncia di furto anche in relazione alle fatture della DE.GA . Ricambi s.r.l. e all'esistenza del reato presupposto di furto. 1.5.

Con il quinto motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione ai tabulati dell'antifurto satellitare della vettura di proprietà di Venturini Adriano circa l'esistenza del delitto presupposto di furto.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, con requisitoria del 14/01/2024, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Con nota del 9/02/2024, la difesa dei ricorrenti, nel replicare al contenuto della requisitoria del P.G., ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi vanno rigettati.

1. Il primo motivo non è fondato. La nullità eccepita dalla difesa per non avere il Tribunale proceduto all'esame degli imputati si è verificata all'udienza del 17/04/2018, allorché il Tribunale, dopo avere esaminato i testi della difesa, si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e sulla necessità di esaminare altri testi della difesa in precedenza ammessi per i quali il difensore insisteva nell'assunzione della relativa testimonianza.

Dalla lettura del verbale di udienza risulta, infatti, che il collegio, dopo avere rigettato la richiesta istruttoria avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. e revocato l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa che erano rimasti da esaminare, ebbe a dichiarare chiusa l'istruttoria dibattimentale, rinviando per la discussione all'udienza del 10/07/2018, senza nulla statuire in ordine all'esame degli imputati (uno dei quali era presente), mezzo di prova in precedenza ammesso su richiesta del pubblico ministero. Sempre dalla lettura del verbale non risulta che la difesa ebbe a formulare alcuna eccezione di nullità, sebbene la stessa non fosse affatto preclusa dalla circostanza che il Tribunale avesse disposto il rinvio dell'udienza.

Ai sensi dell'art.182 cod. proc. pen., infatti, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita - laddove non sia possibile prima del suo compimento (ed è il caso di specie) - «immediatamente dopo». Si tratta di un termine perentorio volto anche ad evitare che il processo prosegua in presenza della causa di nullità. Ed a nulla vale che il Tribunale avesse già disposto il rinvio, in quanto permane sempre il diritto del difensore presente di far inserire l'eccezione a verbale ed il dovere del giudice di darne atto. Dalla lettura del verbale di udienza del 10/07/2018 risulta che il Tribunale, in diversa composizione (essendo mutato il presidente), rinviò il processo «per gli stessi incombenti» (ossia per la discussione) all'udienza del 22/01/2019.

Pur dovendosi ritenere il rinvio meramente organizzativo, l'apertura del verbale non precludeva affatto alla difesa di formalizzare l'eccezione di nullità che si sostiene non avere potuto in precedenza dedurre per l'adozione del provvedimento di chiusura dell'istruttoria dibattimentale adottato all'udienza precedente. Dalla lettura del verbale dell'ultima udienza del 22 gennaio 2022 - in cui l'imputato Demaria Alberto rese dichiarazioni spontanee - non risulta ulteriormente la verbalizzazione di alcuna eccezione di nullità sollevata dalla difesa.Così correttamente ricostruito lo svolgersi dell'andamento processuale e fermo restando che le dichiarazioni spontanee - e in ciò può concordarsi con la difesa - non possono tenere luogo di un esame ammesso e non disposto, al pari della mera acquisizione dei verbali di interrogatorio (salvo che ciò consegua alla rinuncia all'esame), risulta chiaro che nessuna eccezione di nullità venne mai dedotta tempestivamente dalla difesa.

Va, infatti, ribadito che il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte anche dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite proprio nel disposto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo. Si tratta di una conclusione che non solo è espressamente stabilita dal Legislatore attraverso l'espresso riferimento del termine di deducibilità alle nullità di ordine generale che non ridondano, come nel caso di specie, in ipotesi di nullità assolute (art. 180, comma 1, cod. proc. pen.), ma che rinviene la sua ratio nel principio di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo che sarebbe leso da un'inerzia colpevole di chi, avendo assistito al compimento dell'atto nullo, può provvedere a sollevare la relativa eccezione, così creando le condizioni per porvi rimedio.

2. Anche il secondo motivo non è fondato. Deve evidenziarsi che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353;

Sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Pano:zzo, Rv. 237410; Sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato). (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR, Rv. 261799;

Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577, Sez. 4, n. 27599 del 31/05/2023, Ghidelli, non mass.).Dalla lettura della sentenza impugnata (vedi pag.

9) risulta che la Corte distrettuale ha disatteso la richiesta proprio escludendo, con congrua motivazione, l'esistenza delle criticità evidenziate dalla difesa a cagione della necessità di sentire i due testimoni, il cui esame, peraltro, si rivela superfluo in ragione della ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito, in difetto di lamentati specifici travisa menti.

3. Infondato è anche il terzo motivo in quanto la superfluità di procedere all'acquisizione dei verbali relativi all'intervento dei Carabinieri di Orzinuovi - addotta dalla difesa quale prova decisiva in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione di cui al capo B) - si fonda sulla ritenuta attendibilità del dichiarato della teste Ferretti, la quale ebbe a chiarire di avere subito il furto della sua autovettura, così escludendosi, anche in ragione degli altri elementi evidenziati sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale (tra cui l'assenza di prove documentali dimostrative) l'alternativa difensiva che non vi era stato alcun furto ma soltanto l'intento dei proprietari del veicolo di demolirlo per incassare il risarcimento dell'assicurazione.

La doglianza - che richiama il tessuto argornentativo di quella successiva, formulata anche mediante il richiamo di esiti dichiarativi resi dai testi Ferretti e Codato, - finisce per risolversi in una non consentita sollecitazione al riesame di elementi di merito non consentita in questa sede (vedi motivo successivo e pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).

4. Inammissibile è il quarto motivo con cui si censura il contenuto del dichiarato testimoniale rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di cui al capo B) della rubrica, rinvenendosi nella sentenza impugnata congrua motivazione sia in ordine alla complessiva attendibilità dei testi a carico (Codato, quale proprietario del veicolo e la moglie Ferretti quale utilizzatrice), sia riguardo all'esclusione di elementi di decisiva contraddizione, stante l'assenza di decisiva interferenza del reciproco propalato (vedi pag. 12), del rilievo della fattura alla quale la difesa fa riferimento (vedi pag. 12 quarto capoverso in cui sono specificati gli elementi negativi a corredo della pertinenza e rilevanza del documento), alla luce della descrizione del fatto e degli altri elementi esterni dimostrativi del delitto presupposto e del dolo, financ:o eventuale, degli imputati.

5. Anche l'ultimo motivo, che attiene alla tenuta della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di riciclagwo di cui al capo A), con particolare riguardo alla sussistenza del delitto presupposto, è inammissibile. La lettura della sentenza impugnata consente di escludere la paventata illogicità della motivazione: la Corte d'appello, infatti, dopo avere minuziosamente riportato la censura difensiva (vedi pagg. 5 e 6) - volta a dimostrare che fosse stato proprio colui che aveva in uso il veicolo (Davide Venturini) a portarlo dagli imputati perché fosse demolito e la loro buona fede avendo poi consentito ai Carabinieri di ritrovare immediatamente il mezzo - ha congruamente spiegato le ragioni per cui debba escludersi qualunque aporia decisiva nel narrato dei testi (Davide e Adriano Venturini) e, soprattutto, la lamentata reticenza del Pietro Massardi, alla luce anche dei decisivi elementi passati in rassegna (vedi pag.

10) che logicamente escludono che il Davide Venturini abbia invece dismesso il veicolo, contrariamente a quanto denunziato dal padre. Né le doglianze mosse in punto di decisiva valenza dimostrativa dei tabulati satellitari - comunque valutati in punto di compatibilità del narrato - rendono distonica la valutazione delle prove dichiarative operata dalla Corte territoriale. In conclusione, la motivazione di condanna - anche in relazione all'esclusione del dolo (vedi fine pag. 10 e pag. 11) - non si presta a censure di legittimità, risultando esauriente e connotata da lineare logicità rispetto alla disamina dei dati probatori puntualmente passati in rassegna dai giudici di merito e diffusamente esposti nella sentenza di primo e secondo grado.

6. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 16/02/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni_ rioni R-6- si,pisabetta I _),_, / ; DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE2 7