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Sentenza — n. 12629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding insufficient evidentiary corroboration for accomplice testimony in robbery cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence for Andrea Ruiu. The defense argued that the appellate court failed to sufficiently corroborate the accomplice's testimony regarding Ruiu's involvement in multiple aggravated robberies, relying only on generic phone records. The court rejected this claim, stating that the lower court correctly applied the law by requiring only corroborating elements alongside the traffic data, without demanding autonomous proof for every detail.

Regesto Legislator

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Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; The appellate court's evaluation of an accomplice's testimony is valid when supported by corroborating elements such as phone traffic records, provided the evidence chain is not structurally flawed and relies on multiple sources rather than isolated data points.

Parole chiave

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accomplice testimony corroboration robbery aggravated conviction phone traffic records evidence appellate court review inadmissible appeal cassation abuso di un impianto per l'elaborazione di dati furto di dati usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132
legge 23 novembre 2021, n. 178
132, convertito nella legge 23 novembre 2021, n. 178, deve ritenersi ottemperata quando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si fondi non solo sui dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019
Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008
Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
non richiede che l'elemento utilizzato abbia i requisiti della prova autonoma (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv.
Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023
260607 - 01;Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Rv.
Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023
178, deve ritenersi ottemperata quando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si fondi non solo sui dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa (Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv.
Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023
Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, Rv.
Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RUIU ANDREA n. a La Spezia il 10/2/1962 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 17/5/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; letta la memoria a firma del difensore, Avv. Vittorio Pendini; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.Vincenzo Senatore,che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Vittorio Pendini, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gup del Tribunale di Pisa che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Andrea Ruiu colpevole di più episodi di rapina aggravata e furto pluriaggravato commessi in concorso, rideterminando la pena, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, nella misura di anni sette, mesi due di reclusione ed euro tremila di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Vittorio Pendini, il quale ha dedotto: 2.1 il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate in correità degli imputati in procedimento connesso, Pisco Giustino e Vigoriti Ciro, sotto il profilo della credibilità intrinseca del chiamante e della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen. Con riguardo alla rapina commessa in danno del Palabingo di Navacchio in data 19/12/2012 il difensore lamenta che la Corte d'appello si è limitata ad indicare genericamente quali elementi di riscontro alla chiamata del Pisco le risultanze dei tabulati telefonici, i contatti tra l'imputato ed altri componenti del gruppo e il noleggio da parte del prevenuto di furgoni dello stesso tipo di quelli utilizzati nelle rapine, senza alcun approfondimento argomentativo.

Con riferimento agli ulteriori sette episodi di rapina ascritti al ricorrente, dopo aver richiamato gli asseriti elementi di riscontro del tutto genericamente, la Corte di merito non ha risposto alle doglianze difensive e ha trascurato di considerare che, sebbene il Pisco abbia dimostrato di conoscere i mezzi di volta in volta nella disponibilità del ricorrente, la presenza di tali veicoli non è mai stata accertata nei luoghi delle rapine, con la sola eccezione del Fiat Ducato bianco avvistato in occasione della rapina alla Banca Popolare di Lajatico, e che in talune occasioni i mezzi noleggiati non risultano utilizzati.

Inoltre, non constano contatti telefonici tra il Ruiu e i chiamanti in correità ma solo tra il ricorrente e l'ex moglie ovvero la cugina mentre il fatto che l'utenza del prevenuto abbia attivato celle in aree limitrofe alla zona di residenza o di lavoro è emergenza priva di capacità indiziante. Secondo il difensore gli elementi di riscontro utilizzati dalla Corte di merito hanno un valore soltanto identificativo e non individualizzante. Quanto alle fattispecie di furto aggravato, il difensore sostiene che i giudici territoriali hanno confermato la responsabilità del prevenuto argomentando circa la strumentalità dei furti rispetto alle rapine pianificate in maniera tautologica mentre con riguardo alla credibilità intrinseca del Pisco e del Vigoriti hanno del tutto trascurato la valutazione delle sentenze prodotte con l'atto d'appello, in particolare quella del GUP del Tribunale di Livorno in data 11/10/2016 che assolveva l'odierno ricorrente da alcuni episodi di rapina ritenendo le chiamate in correità di Pisco e Vigoriti prive di riscontri esterni e la sentenza del Gup del Tribunale di La Spezia che assolveva l'imputato da rapine contestate in concorso con il Vigoriti per difetto di credibilità intrinseca ed assenza di riscontri;2.2 il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dei tabulati telefonici come prova alla stregua della regola legale di valutazione introdotta dall'art. 1 C1.1. n. 132/2021 convertito nella L. 178/2021.

Il difensore sottolinea che ill principale e spesso unico riscontro alle chiamate in correità nei confronti dell'imputato è costituito dalle risultanze dei tabulati telefonici che attesterebbero la sua presenza in luoghi compatibili con quelli di consumazione degli episodi delittuosi a giudizio. A detto riguardo precisa che le indicazioni provenienti dai tabulati telefonici possono fornire dati fuorvianti avuto riguardo alla conformazione territoriale della cella e al posizionamento dell'antenna. Inoltre, alla luce della disposizione transitoria di cui alla legge 178/2021, i dati emergenti dai tabulati regolarmente acquisiti secondo la normativa previgente possono essere utilizzati a carico dell'imputata solo "unitamente ad altri elementi di prova" allorché si proceda per taluno dei reati indicati nella stessa norma.

Secondo il ricorrente deve escludersi la possibilità di ritenere riscontrata la chiamata in correità in forza dei tabulati, i quali -a loro volta- per assurgere al rango di prova necessitano di elementi di conforto. In data 25 Gennaio il difensore ha confutato le conclusioni rassegnate dal P.g. con la memoria versata in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le censure formulate in quanto strettamente connesse e complementari rispetto alla denunzia dell'erronea valutazione della prova e del vizio di motivazione in ordine alle doglianze difensive sul punto possono essere congiuntamente delibate e attingono esiti di manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha, infatti, debitamente scrutinato e disatteso i rilievi difensivi con corretti argomenti giuridici e motivazione priva di aporie e frizioni logiche sia con riguardo alla attendibilità dei chiamanti in correità Prisco e Vigoriti che con riferimento all'esistenza di riscontri esterni individualizzanti.

Invero, la motivazione rassegnata dai giudici d'appello con riguardo al giudizio di penale responsabilità del prevenuto è del tutto conforme a quella di primo grado, di cui ha condiviso i criteri di valutazione della prova e gli esiti attinti sicché le trame giustificative dei due giudici di merito si integrano a vicenda secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1 Sono del tutto infondate le doglianze che lamentano il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate in correità dei coimputati Prisco e Vigoriti sia con riguardo all'attendibilità intrinseca che all'esistenza di riscontri individualizzanti.

Come ben chiarito dal primo giudice, che ha analizzato ciascuno degli episodi delittuosi a giudizio (pag. 17), la credibilità intrinseca del Pisco poggia sul rilievo che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dal medesimo rese risultano precise, circostanziate e rese in una fase precocissima delle indagini tale da escludere sia la conoscenza dei già acquisiti risultati investigativi che accordi con i correi, pressioni di terzi o intenti calunniatori. Inoltre, il Gup ha evidenziato che la ricostruzione dei singoli episodi delittuosi ha trovato riscontro nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza poste nelle banche rapinate dalle quali il Pisco, che agiva senza travisamento, risulta facilmente identificabile.

Il dichiarante ( pag. 12 e segg.) ha ricostruito in dettaglio le singole azioni delittuose, indicando i ruoli di ciascuno dei chiamati e in particolare descrivendo l'odierno prevenuto come colui il quale era incaricato di reperire i furgoni usati per accompagnare il Pisco in prossimità delle banche da rapinare, recuperandolo successivamente in posti convenuti, mentre insieme al Vigoriti si occupava anche della sottrazione di veicoli e ciclomotori usati per il trasporto degli altri rapinatori e la successiva fuga. 1.2 II difensore sostiene che i giudici di merito abbiano erroneamente valutato le fonti a carico del ricorrente in relazione alla rapina in danno del Palabingo di Navacchio, ritenendo del tutto generici e lacunosi gli argomenti posti a fondamento della reiezione del gravame difensivo.

La Corte di merito alle pagg. 10/11 ha confermato l'attendibilità del Pisco che, nella specie, ha riferito di confidenze ricevute dal Ruiu circa la sua diretta partecipazione alla commissione dell'illecito ed ha richiamato gli elementi di riscontro (ampiamente illustrati dal primo giudice pagg. 18/19),costituiti dall'intenso traffico telefonico registrato il 19/12/2012, tra le ore 10,30 e le ore 11,20 ( arco temporale dii consumazione dei reato) tra il prevenuto e Lettieri Andrea mediante apparecchi che agganciavano entrambi le celle ubicate in Navacchio e quelle limitrofe.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i riscontri esterni consistono in ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, garantendo, nelle ipotesi di carattere indiretto dell'accusa, la puntuale verifica del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa. 1.3 Nella specie la difesa omette di considerare che, alla luce delle conformi sentenze di merito, un primo inoppugnabile riscontro alle dichiarazioni del Pisco proviene dalle dichiarazioni del coimputato Vigoriti Ciro (sent.

Gup pag. 19), il quale -oltre ad aver ammesso la propria responsabilità in relazione ai furti contestati ai capi Q,S,U,X- ha riferito che gli stessi avvennero su commissione del Ruiu, fornendo specifica conferma alle dichiarazioni del Pisco circa il ruolo del prevenuto nel gruppo delittuoso. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo 4 gl?A della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019 Rv. 277393 - 01;

Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744 - 01). 1.4 Non può, dunque, riconoscersi pregio all'assunto difensivo secondo cui gli elementi di riscontro al narrato del Pisco sarebbero costituiti unicamente dalle risultanze dei tabulati telefonici che lo collocano in occasione delle rapine in prossimità dei luoghi di consumazione, in conformità al ruolo di autista riferito dal collaboratore, sia per l'esistenza di elementi di corroborazione di natura dichiarativa sia perché l'assolvimento cella funzione di riscontro richiesta dall'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. non richiede che l'elemento utilizzato abbia i requisiti della prova autonoma (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607 - 01;Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Rv. 284840-01).

Alla luce delle considerazioni svolte, non appaiono, pertanto, condivisibili i rilievi in ordine alla pretesa, strutturale inidoneità degli esiti dei tabulati a corroborare l'accusa per effetto delle intervenute modifiche normative, avendo la giurisprudenza di legittimità già chiarito in più occasioni che la regola legale di valutazione della prova costituita dai dati esterni del traffico telefonico e telematico, introdotta dalla norma transitoria di cui all'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito nella legge 23 novembre 2021, n. 178, deve ritenersi ottemperata quando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si fondi non solo sui dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa (Sez. 3, n. 47034 del 17/10/2023, Rv. 285419 - 01;

Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, Rv. 285469 - 01; Sez. 2 , n. 11283 del 03/02/2023, Rv. 284600 - 01).

2. Risulta manifestamente infondato anche il rilievo relativo alla mancata considerazione delle sentenze di assoluzione allegate alle conclusioni scritte rassegnate in appello, trattandosi di produzione sottratta al contraddittorio cartolare con il P.g. e, comunque, priva di decisività giacché deve negarsi che il governo delle emergenze processuali proprie del processo possa essere condizionato da apprezzamenti in diritto inerenti vicende diverse e distinte. In particolare, con riguardo alle dichiarazioni del Prisco deve escludersi l'erronea applicazione dello statuto probatorio di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen., rigorosamente osservato dal primo giudice che, proprio per effetto della ritenuta assenza di rscontri individualizzanti, aveva mandato assolto i coimputati Marangio e Palmese e lo stesso Vigoriti Ciro in relazione alle fattispecie di rapina.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre