Italian Supreme Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding summary trial evidence and sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Tiziana Albertazzi inadmissible, ordering her to pay court costs. The court rejected the claim that unseparate victim statements in police notes violated probatory rules, ruling that the defendant's choice of summary trial validated their use. Furthermore, the court held that the lower courts' assessment of facts and denial of leniency fell exclusively within the trial judge's competence, precluding cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Supreme Court lacks jurisdiction to review factual assessments or the application of statutory leniency in summary trials, and evidence collected during preliminary investigations remains admissible if voluntarily accepted by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBERTAZZI TIZIANA nato a VOGHERA il 01/03/1964 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. il difensore ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Albertazzi Tiziana ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, il 28 aprile 2023, ha confermato la sentenza del Gup che, all'esito di giudizio abbreviato, l'ha condannata per utilizzo indebito di carta bancomat rubata e ricettazione, esclusa la recidiva contestata. Deduce la ricorrente:
1. nullità della sentenza per aver utilizzato l'annotazione della questura di Milano del 31 luglio 2020 nella parte in cui riporta le dichiarazioni della persona offesa che non sono state oggetto di separata verbalizzazione. Sostiene che la scelta del rito abbreviato non pregiudica la rilevabilità di tale inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto probatorio;
2. omessa motivazione in ordine al giudizio di responsabilità;
3. vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen 4. motivazione contraddittoria con riguardo al giudizio di responsabilità. La difesa ha presentato conclusioni scritte con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'eventuale irritualità nella acquisizione dell'atto probatorio è stata vanificata dalla scelta negoziale delle parti e in particolare dell'imputata. Scelta di carattere abdicativo che riconosce dignità di prova agli atti di indagine„ non illegittimi, ma eventualmente e soltanto assunti senza il rispetto delle forme di rito.
Deve però aggiungersi che il giudizio abbreviato si fonda sugli atti delle indagini preliminari. Nel corso di tali indagini e delle sottostanti attività investigative della polizia giudiziaria non si pone alcun peculiare obbligo legale di verbalizzazione a carico dell'ufficiale di p.g. operante, che ben può riferire le informazioni e le dichiarazioni raccolte da persone informate (siano esse persone offese o testimoni diretti o indiretti di fatti) nelle annotazioni o relazioni di servizio a propria firma. Atti consentiti e legittimi, legittimamente transitati nel fascicolo del P.M. e altrettanto legittimamente utilizzabili ai fini di una decisione allo stato degli atti (così:
Cass. N. 8376 del 2014 Rv. 259042 - 01, N. 16411 del 2005 Rv. 231571 - 01, N. 28542 del 2009 Rv. 244803 - 01, N. 44420 del 2010 Rv. 249029 - 01 n. 27642 del 25/05/2021 Rv. 281796 - 01) Con il secondo motivo e il quarto motivo la ricorrente tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ''rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. Così come la Corte territoriale ha dato conto con motivazione coerente e giuridicamente corretta delle ragioni che impedivano la concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen., individuate nel fatto che il reato di ricettazione ha avuto per oggetto un bene che, a causa della sua potenziale utilizzazione, ha un valore - che non può considerarsi minimo- perché trascende quello della sua materialità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma 19/12/2023 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore La Presidente iovanna Verga Eli atetta Rpsi I O DEPOSITATO IN CANCELLAMI\