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Sentenza — n. 12622/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding invalidity of absent trial due to prior valid waiver by detained defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vincenzo Arcello's appeal against a conviction for misusing a stolen credit card. Arcello argued he was improperly tried as absent while detained, claiming his waiver to appear in one hearing did not cover future sessions. The court ruled that a detainee's explicit waiver to appear in a specific hearing extends to subsequent proceedings until formally revoked, rendering the lower court's decision legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 338 c.p.p.; Art. 339 c.p.p.: A detainee's express waiver to appear in a hearing produces effects for all subsequent proceedings until the defendant formally revokes it and requests translation.

Parole chiave

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detained defendant waiver subsequent hearings validity criminal procedure absent revocation of waiver Cassation dismissal asserzione difendibile domanda di ricusazione arbitrato

Disposizioni normative citate

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Art. 338 c.p.p.
Art. 339 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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N. 36609 del 2010 Rv. 248433
N. 5239 del 1998 Rv. 211_893
248433 - 01, N. 5239 del 1998 Rv. 211_893 - 01, N.
N. 36708 del 2015 Rv. 264670
211_893 - 01, N. 36708 del 2015 Rv. 264670 - 01, N.
N. 744 del 2000 Rv. 215500
264670 - 01, N. 744 del 2000 Rv. 215500 01, N.
N. 27974 del 2014 Rv. 261567
215500 01, N. 27974 del 2014 Rv. 261567 - 01 - N.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 11/07/1990 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso il difensore ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Arcello Vincenzo ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di l'Aquila che, il 10/02/2023, ha confermato la sentenza del tribunale di Teramo che l'aveva condannato per utilizzo indebito di carta bancomat rubata, intestata a Primo Mariani.

Deduce il ricorrente: nullità della sentenza per essere stato l'imputato processato in primo grado come assente nonostante fosse legittimamente impedito a comparire, in quanto detenuto per altra causa. Lamenta in particolare che l'imputato a partire dall'udienza del 18 giugno 2021 non è stato più messo in condizione di partecipare al processo Eccezione già sollevata nei motivi d'appello e respinto dalla Corte territoriale. Evidenzia che la rinuncia a comparire per un'udienza non può valere né essere interpretata in senso sfavorevole al reo come rinuncia preventiva alla partecipazione a tutte le udienze del giudizio.

La difesa ha presentato conclusioni scritte. Il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo la sentenza impugnata, non smentita sul punto dal ricorrente, l'udienza del 18 febbraio 2019, immediatamente successiva alla prima, venne rinviata essendosi constatata la intervenuta carcerazione per altra causa dell'imputato, del quale venne disposta la traduzione per la successiva udienza del 15 aprile 2019. In tale udienza il collegio ha rilevato che il detenuto aveva rinunciato a comparire. L'udienza fu comunque rinviata per impedimento del difensore.

Nelle udienze successive il difensore presente in udienza non ha mai eccepito alcunché in ordine alla presenza dell'imputato che aveva ottenuto l'ammissione alla misura alternativa dallo stato di detenzione e che vigente tale stato aveva dichiarato di rinunciare a comparire con dichiarazione che, quando non revocata estende i suoi effetti non soltanto all'udienza rispetto alla quale l'ha resa ma anche alle successive. La decisione dei giudici d'appello è conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui, gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, espressamente manifestata dal detenuto, permangono, e quindi continuano a prodursi, anche per le udienze successive, fino al momento in cui egli non manifesti, nelle forme di legge, la propria intenzione di revocarla e manifesti, quindi, la volontà di essere tradotto, essendo egli comunque, in caso di assenza, rappresentato dal difensore ( N. 36609 del 2010 Rv. 248433 - 01, N. 5239 del 1998 Rv. 211_893 - 01, N. 36708 del 2015 Rv. 264670 - 01, N. 744 del 2000 Rv. 215500 01, N. 27974 del 2014 Rv. 261567 - 01 - N. 74 del 2000 Rv. 215500, N. 36609 del 2010 Rv. 248433).

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore La Presidente Giovanna Verga sa 'Atta Rosi DEPOSITATO IN CANCELL