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Ordinanza — n. 12370/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to lack of motivation grounds under Art. 606 c.p.p. letter e).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court converted the defendants' direct cassation appeals into ordinary appeals and transmitted them to the Court of Appeal of Naples. The defense argued the lower court lacked motivation regarding recidivism, a ground excluded from direct cassation under Article 569 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court ruled that such defects must be raised in an appeal, not a direct cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 3, c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: Direct cassation appeals cannot be used to challenge lack of motivation regarding recidivism and must be converted to ordinary appeals.

Parole chiave

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direct cassation appeal lack of motivation recidivism defect conversion to appeal Art. 569 c.p.p. Art. 606 c.p.p. diritto a un'inchiesta effettiva diritto di conoscere i propri ascendenti

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 3, c.p.p.
e), non possa essere presentato per saltum ma debba essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
espressamente esclude che il ricorso diretto della parte in Cassazione possa aver luogo per dedurre vizi riferibili alle lettere d) ed e) dell'art. 606 c.p.p..
art. 606 c.p
espressamente esclude che il ricorso diretto della parte in Cassazione possa aver luogo per dedurre vizi riferibili alle lettere d) ed e) dell'art. 606 c.p.p..
art. 606 cod. proc. pen
Con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561
569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf.
Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447
Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez.
Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, Lombardi, Rv. 223164
204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, Lombardi, Rv. 223164.
Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122
e, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez.
Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, Di Rubba, Rv. 258193
253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, Di Rubba, Rv. 258193).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPUTO FRANCESCO nato a NAPOLI il 12/03/1978 MONETTI PASQUALE nato a NAPOLI il 20/10/1972 avverso la sentenza del 30/10/2023 del GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato ex art.611 c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Francesco Caputo e Pasquale Monetti propongono ricorsi immediati in cassazione (c.d. ricorso per saltum) avverso la sentenza di data 11 luglio 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata li ha condannati alla pena di giustizia in quanto ritenuti colpevoli del reato di truffa aggravata 2. Vengono addotti plurimi motivi di ricorso, con cui si deduce: - abnormità o nullità della sentenza impugnata (1); - erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante dell'art.61 n.5 c.p. (2); - mancanza di motivazione e, nuovamente, erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva (3); - nullità della sentenza ex art.125 co.3 e 546 n.1 c.p.p. (4); - erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze (5) ed al calcolo della pena (6);

3. Ritiene il Collegio che vada operata una pronuncia in rito e che le impugnazioni, convertite in appelli, vadano trasmesse alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio di merito.

4. Va ricordato infatti che, secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e che, in caso di dubbio, si debba privilegiare il tipo ordinario di gravame. Nel caso che ci occupa, come visto in premessa, con il terzo motivo di ricorso, la difesa degli imputati propone censure che specificamente deducono l'asserita mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla recidiva.

Viene quindi dedotto uno dei vizi motivazionali che rientrano nella triade elencata nel testo della lettera e) dell'art.606 c.p.p.. Ebbene, l'art.569 co.3 c.p.p. espressamente esclude che il ricorso diretto della parte in Cassazione possa aver luogo per dedurre vizi riferibili alle lettere d) ed e) dell'art. 606 c.p.p.. Con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha in più occasioni affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non possa essere presentato per saltum ma debba essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf.

Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep.2003, Lombardi, Rv. 223164. e, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, Di Rubba, Rv. 258193).

P.Q.M.

Convertiti i ricorsi in appelli, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024 Il Corfsigliere e