Cassation Court dismisses appeal against preventive measure due to lack of genericity in prosecutor's request and logical motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the defense against a preventive measure order issued by the Tribunal of Salerno. The defense argued that the prosecutor's appeal was generic and the court's reasoning regarding the necessity of the measure was contradictory and illogical. The court found the appeal not generic as it explicitly mentioned prior precedents and deemed the motivation sufficient to deduce a tendency to commit crimes based on the nature of the false offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 310, Art. 581 c.p.p.; The preventive measure appeal is not generic if it explicitly cites prior precedents, and the court's motivation is valid when logically deducing the need for the measure from the nature of the committed offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICALESE FERDINANDO nato a SALERNO il 04/03/1985 avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIBUNALE LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Salerno, sezione del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ha riformato l'ordinanza di data 16 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Salerno ed ha conseguentemente applicato a Ferdinando Cicalese la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. La difesa dell'imputato deduce con un unico motivo la violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione agli articoli 310 e 581 comma 1, lett.
c) c.p.p. per la genericità dell'appello cautelare nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Si sostiene, in linea difensiva, che nell'atto di appello il pubblico ministero non abbia integrato la già scarna richiesta di misura cautelare in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di recidiva. Il provvedimento del tribunale risulta motivato in maniera del tutto contraddittoria in punto di genericità dell'appello cautelare e in maniera illogica ed indebitamente integrativa/supplettiva in relazione al tema delle esigenze cautelari. Il tribunale formula una motivazione apparente, non andando oltre la descrizione degli elementi essenziali del reato di truffa in concorso e concludendo con 'una assurdità' (pg.3), vale a dire con la equiparazione, ai fini del rischio di ricaduta nel reato, del precedente per falso materiale in autorizzazioni amministrative al reato di truffa contestato all'imputato.
3. Con memoria inviata per mail il sostituto procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore dell'imputato, Avv.Angela Notarfrancesco del Foro di Salerno si è richiamata alle conclusioni già precedentemente formulate nel ricorso, con memoria inviata per PEC. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso va rigettato in quanto il motivo su cui si incentra è manifestamente infondato. Si addebita al provvedimento impugnato di aver integrato il 'vuoto motivazionale' dell'appello del pubblico ministero fornendo una motivazione apparente. In realtà, la lettura dell'appello cautelare del pubblico ministero consente di verificare che l'atto menzionava espressamente, in relazione al Cicalese, la presenza di precedenti, seppure non specifici, e che proprio per tale ragione il giudizio sulla 'vita anteatta' dell'imputato, espresso dal G.i.p. nell'ordinanza reiettiva, andava rivisto.
2. Escluso quindi in radice ogni profilo di genericità originaria dell'appello, si può passare ad esaminare la seconda prospettazione difensiva, incentrata sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Su tale aspetto, l'ordinanza applicativa della misura cautelare non si presta a critiche motivazionali di sorta essendo sufficiente e non manifestamente illogico dedurre dalla recente commissione di un reato di falso la tendenza dell'imputato a commettere reati (tanto il falso già giudicato, quanto la truffa ora sub iudice) diretti a trarre in inganno la persona offesa per l'evidente ragione che il falso, in qualsiasi forma si manifesti, solitamente non è fine a se stesso, ma è strettamente funzionale al fine decettivo. Infine, è appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere in questa sede la dedotta contraddittorietà decisionale rispetto al trattamento cautelare riservato ad altro coimputato (Scalese) che esula dal perimetro di questo giudizio.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti per l'esecuzione, ex art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024 Il