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Sentenza — n. 12234/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for illegal gun possession and drug trafficking.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12234/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued that their co-defendant lacked causal contribution to the crime and that the gun's location in an elevator lacked proof of conscious possession. The court rejected these claims as lacking the specific legal grounds required by criminal procedure law and found the lower court's reasoning logically sound and consistent with the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: appeals must be based on specific legal grounds; generic complaints regarding factual assessments or lack of specific statutory exceptions result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement illegal gun possession drug trafficking conviction co-defendant liability criminal procedure code court costs award detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 73, comma 4, d.p.r. 309/90
Art. 80, lett. d, d.lgs. 309/90
Art. 545-bis cod. proc. pen.
309/90, posto che l'arma era stata rinvenuta nel vano ascensore e che non vi era prova della consapevole detenzione; - violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (pena sostitutiva di pena detentiva non superiore a quattro anni).
art. 545-bis cod. proc. pen
309/90, posto che l'arma era stata rinvenuta nel vano ascensore e che non vi era prova della consapevole detenzione; - violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HERRERA ZUNIGA MANUEL nato a Roma il 27/11/2003 HERRERA ZUNIGA CLAUDIO BERNARDO nato a Santiago del Cile il 18/05/1967 TERENZI BARBARA nata a Roma il 23/10/1976 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, dl. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19/09/2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 18/04/2023, appellata da Manuel Herrera Zuniga, Claudio Bernardo Herrera Zuniga e Barbara Terenzi, revocava la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermava la condanna degli imputati alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80 d.p.r. 309/90 (capo A), detenzione illegale di arma da fuoco (capo B) e ricettazione (capo C).

2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con unico atto, eccependo: - vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale di Claudio Bernardo Herrera Zuniga, per la totale assenza di efficacia causale e di contributo agevolatore del proposito criminoso; - violazione di legge circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. d, d.lgs. 309/90, posto che l'arma era stata rinvenuta nel vano ascensore e che non vi era prova della consapevole detenzione; - violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. (pena sostitutiva di pena detentiva non superiore a quattro anni).

3. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. Con motivazione immune da vizi logici e coerente con le acquisizioni processuali la corte territoriale ha infatti escluso che, con riferimento a Claudio Bernardo Herrera, ricorra l'ipotesi della connivenza non punibile (primo motivo), avendo costui fornito un consapevole contributo alla realizzazione della condotta delittuosa, aiutando i complici a occultare i dieci panetti di hashish e l'arma di provenienza illecita (pag. 6).

Ha altresì chiarito - con accertamento in fatto insindacabile in questa sede - che il fucile, unitamente a due cartucce, fu rinvenuto sul piano superiore della cabina ascensore, unitamente al borsone contenente nove panetti di hashish, e che tale luogo era accessibile utilizzando la chiave nella disponibilità della Terenzi, in mancanza di prove circa la possibilità dell'accesso da parte di terzi (secondo motivo). Infine, il giudice di appello ha esplicitato le ragioni ostative all'applicazione di una delle sanzioni sostitutive, consentite in base all'entità della pena (semilibertà e detenzione domiciliare), con riferimento alla storia criminale di ciascun imputato e all'inidoneità delle misure ad assicurare la rieducazione, contenendo al contempo il rischio di recidiva nei reato (pag. 11).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 I