Criminal appeal dismissed for lack of standing as defendant must use a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant attempted to file it personally without a lawyer. The lower court had already remanded the case to recalculate penalties for aggravated injuries and resistance to a public official. The court ruled that personal filing violates procedural requirements, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal for cassation cannot be filed personally by the accused and must be signed by a qualified defender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da CAIAZZO ANTONIO nato a Napoli il 26 aprile 1958 avverso la sentenza resa il 17 novembre 2023 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELL[NO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a Antonio Caiazzo per i delitti di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Opera Milano, riservando di formulare i motivi. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato e deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore Il PresderVe aniela Borsellino Geppl LI.-:-'03:174.T CANI:.';" SECONDA S.!ONE