Cassation court converts preventive confiscation revocation appeal into appeal under Art. 568(5) CPP for transfer to Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the petition for revocation of a preventive confiscation order into an appeal under Article 568, paragraph 5, of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued for the revocation of the measure, while the lower court had previously rejected their request. The court ruled that the legal remedy for such revocation petitions is an appeal, not a cassation appeal, thereby ordering the case files to be transmitted to the Court of Appeal of L'Aquila for examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 D.Lgs. 159/2011; Art. 568, comma 5, c.p.p.: The legal remedy for challenging a tribunal's decision on the revocation or modification of special public security surveillance measures is an appeal, which must be transmitted to the Court of Appeal for judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ROSA nato a MILANO il 13/05/1962 MORELLI SANTE nato a PESCARA il 21/03/1959 MORELLI MARCO nato a PESCARA il 17/08/1997 avverso il decreto del 07/12/2011 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Rosa Bevilacqua, Sante Morelli e Marco Morelli, tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di prevenzione della confisca di un immobile.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore degli istanti, sotto plurimi profili, sostenendo la sussistenza nella specie dei presupposti per addivenire alla revoca della misura di prevenzione personale.
3. La giurisprudenza di legittimità ha individuato nell'appello, oggi previsto dall'art. 10 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156 e Sez. 1, Ordinanza n. 13530 del 21/01/2021 Paparone, Rv. 280559 - 01).
4. Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello de L'Aquila per l'esame e la decisione in merito.
P.Q.M.
Convertito il ricorso, ex art.568/5 cpp in appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso, in Roml il 6 marzo 20