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Ordinanza — n. 11816/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to violation of personal filing rules under Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Matrullo inadmissible and dismissed it de plano. The defendant personally submitted the appeal, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law No. 103 of 2017. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be filed through the public prosecutor; direct personal filing by the accused renders the appeal inadmissible, resulting in the immediate termination of the proceedings and the imposition of costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing violation Code of Criminal Procedure de plano dismissal procedural costs award diritto a un difensore capacità di stare in giudizio legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n.
Art. 616 c.p.p.
Law No. 103 of 2017
art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati ascrittigli.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile ed a ciò consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc7sco FlorL Geppiryti o DEPOSITATO IN CANCELLARIA Sr-r;ONDA SEZIONE PENALE20 MAR. 2024 Fulf.,EIONAF7L2 GIUDI