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Sentenza — n. 11815/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against preventive seizure when trial court changes legal basis without new defense opportunity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Nicolò Cossu's appeal against a partial confirmation of a preventive seizure order by the Cagliari Tribunal. Cossu argued that the trial court improperly changed the legal basis for the seizure from one title to another, violating his right to defense and due process. The court ruled that such a change constitutes a new measure prejudicing the accused's right to contradict, necessitating the annulment of the order and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 9; Art. 324, comma 7 cod. proc. pen.: A trial court cannot change the legal basis of a preventive seizure order without violating the right to defense, as this constitutes a new measure prejudicing the accused's right to contradict.

Parole chiave

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preventive seizure change of legal basis right to defense contradictory proceedings annulment of order remittal for new trial confiscation of assets azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 9, cod. proc. pen.
Violazione di legge (art. 321, comma 9, richiamato dall'art.
Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
321, comma 9, richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale disposto il sequestro preventivo per un titolo diverso (art.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Nicolò Cossu, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 94, comma 2, D.Lgs. 10/10/2022 n. 150
176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
artt. 416-bis cod. pen
dello stesso Tribunale aveva disposto nei confronti di Nicolò Cossu (indagato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati ex artt. 416-bis cod. pen., 2 legge n.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Nicolò Cossu, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
pen.) per avere il Tribunale disposto il sequestro preventivo per un titolo diverso (art. 240-bis cod. pen.) da quello (art.
art. 240 cod. pen
pen.) da quello (art. 240 cod. pen.) adottato dal G.i.p.
art. 321 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 321, comma 9, richiamato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 920 del 17/02/2003, Montella
Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella
Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, Rizzi
Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023, Caprio
Sez. 6, n. 23062 del 15/02/2023, Paganini
pen., in quello di cui al comma 2-bis del medesimo articolo (Sez. 6, n. 23062 del 15/02/2023, Paganini, Rv.
Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone
Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone, Rv.
Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani
281944; Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv.
Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro
272194; Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv.
Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini
269498; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSSU NICOLO' nato a ORGOSOLO il 10/09/1957 avverso la ordinanza del 27/11/2023 del TRIBUNALE DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. Rinaldo Lai, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 novembre 2023 il Tribunale di Cagliari, accogliendo solo parzialmente la richiesta di riesame, per quanto qui rileva, confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto nei confronti di Nicolò Cossu (indagato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati ex artt. 416-bis cod. pen., 2 legge n. 17/1982, 390 e 416-bis.1 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) il sequestro preventivo della somma di 16.910,00 euro rinvenuta in contanti all'interno dela sua abitazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Nicolò Cossu, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione dei seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (art. 321, comma 9, richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.) per avere il Tribunale disposto il sequestro preventivo per un titolo diverso (art. 240-bis cod. pen.) da quello (art. 240 cod. pen.) adottato dal G.i.p. nel provvedimento genetico. È stato altresì violato il diritto di difesa in quanto il ricorrente, come risulta dalla memoria depositata in sede di riesame, ha articolato le proprie difese sul fumus delicti e sul nesso di pertinenzialità e non già sui presupposti della nuova cautela in relazione alla quale è stato privato di un grado di impugnazione di merito. 2.2. Violazione di legge per difetto di motivazione sul periculum in mora. 2.3. Violazione di legge per difetto di motivazione e omessa valutazione delle deduzioni difensive.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato il difensore con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo e assorbente motivo.

2. L'art. 309, comma 9, cod. proc. peni., richiamato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice, prevede che «Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».Nel caso di specie il Tribunale ha dato atto che con il decreto impugnato con la richiesta di riesame il G.i.p. ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, vale a dire sia come sequestro impeditivo sia come sequestro finalizzato alla confisca.

Il Tribunale, invece, con l'ordinanza impugnata, ha disposto la misura cautelare sulla base di un titolo diverso, evocando il ben differente istituto della confisca allargata (art. 240-bis cod. pen.), alla quale sarebbe funzionale il sequestro, la quale costituisce «una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 31 maggio 1965, n. 575» (Sez. U, n. 920 del 17/1_2/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491), una «misura di sicurezza patrimoniale, replicante alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia, disciplinata dalla legge n. 575 del 1965, e la stessa finalità preventiva perseguita» (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione), che trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente (da ultimo v. Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, in corso di massimazione). La violazione della norma sopra richiamata e del diritto di difesa è ancora più stridente rispetto a casi in cui questa Corte ha già ravvisato l'impossibilità per il Tribunale di fondare la misura cautelare reale su un titolo diverso da quello dell'ordinanza genetica, come quando, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., confermi la misura per finalità di confisca ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, «atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023, Caprio, Rv. 284598; in precedenza, per analoghe situazioni di mutameni:o del titolo posto a base del sequestro, v.

Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone, Rv. 281944; Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194; Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748). Non è pertinente, invece, la pronuncia richiamata nelle conclusioni del Procuratore generale, con la quale è stata ritenuta legittima la riqualificazione, da parte del tribunale del riesame, del sequestro impugnato, disposto ai sensi del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., in quello di cui al comma 2-bis del medesimo articolo (Sez. 6, n. 23062 del 15/02/2023, Paganini, Rv. 284758), poiché in entrambe le ipotesi si tratta pur sempre di un vincolo reale strumentale alla confisca, ferma restando la necessità che sia motivato il presupposto giustificativo del periculum in mora in rapporto alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio» (Sez. 6, n. 23062 del 15/02/2023, Paganini, Rv. 284758).

La violazione denunciata di per sé comporta l'annullamento dell'ordinanza; va comunque evidenziato che erroneamente il Tribunale ha escluso una lesione del diritto di difesa in quanto l'indagato avrebbe cercato di giustificare la provenienza lecita del denaro, trattandosi di una deduzione funzionale a contrastare la possibilità di una confisca del denaro quale profitto del reato.

3. Il Tribunale, in sede di rinvio, valuterà nuovamente la richiesta di riesame sulla base dei titoli posti a fondamento del sequestro disposto dal G.i.p.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caglia