Ordinanza — n. 11809/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 16/1/2024 applicava a Pierfrancesco Rospo - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa per i reati ascrittigli. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena, con riferimento al reato di cui al capo 3), tenuto conto che le lesioni personali sono riferibili ad altro contesto, segnatamente ad un sinistro stradale; con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., atteso che al più avrebbe potuto essere contestata in relazione al reato di cui al capo b) e non certamente in relazione a quello di cui al capo a); con riferimento al reato di cui al capo b), in quanto manca qualsivoglia forma di violenza posta in essere nei confronti della persona offesa; con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 6) e 9), non sussistendo in entrambi i casi gli elementi costitutivi del reato di usura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11809/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSPO PIERFRANCESCO nato a ROMA il 04/08/1971 avverso la sentenza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di CWITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 16/1/2024 applicava a Pierfrancesco Rospo - su concorde richiesta delle parti - la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro duemilaquattrocento di multa per i reati ascrittigli.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena, con riferimento al reato di cui al capo 3), tenuto conto che le lesioni personali sono riferibili ad altro contesto, segnatamente ad un sinistro stradale; con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., atteso che al più avrebbe potuto essere contestata in relazione al reato di cui al capo b) e non certamente in relazione a quello di cui al capo a); con riferimento al reato di cui al capo b), in quanto manca qualsivoglia forma di violenza posta in essere nei confronti della persona offesa; con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 6) e 9), non sussistendo in entrambi i casi gli elementi costitutivi del reato di usura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., tale dovendo considerarsi nella sostanza le doglianze proposte dalla difesa sotto la veste della erronea qualificazione giuridica dei fatti ascritti al ricorrente, atteso che con esse - più che la qualificazione giuridica - si contesta l'esistenza dei reati e delle circostanze aggravanti. Sul punto, invero, occorre precisare che l'art. 448, comma 2-bis, cod.. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quelle denunciate con il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;
Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno