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Ordinanza — n. 11808/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic lack of reasoning outside permitted grounds under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeal by Buciuman and Pruda inadmissible due to a generic claim of omitted reasoning. The appellants argued the lower court failed to provide sufficient motivation for the sentence, but the court held that such complaints are barred when the appeal concerns a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; In appeals based on settlement agreements, only grounds regarding the formation of consent, prosecutor's agreement, and the content of the ruling are admissible, while complaints about waived reasons or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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criminal settlement appeal omitted reasoning defect Article 599-bis inadmissible appeal procedural costs motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
I ricorrenti, nel caso in esame, deducono un eminentemente generico vizio di motivazione posto al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod, proc.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorrenti, nel caso in esame, deducono un eminentemente generico vizio di motivazione posto al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod, proc.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUCIUMAN DRAGAN IONEL OVIDIU nato il 22/06/1990 PRUNA MADALINA ANA MARIA nato il 18/05/1999 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Buciuman Dragan Ionel Ovidiu e Pruda Madalina Ana Maria, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, ricorrono avverso la sentenza in data 17/11/2023 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deducono il vizio di omessa motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto diffor -ne della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

I ricorrenti, nel caso in esame, deducono un eminentemente generico vizio di motivazione posto al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod, proc. pen.. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22/02/2024 Il Consigliere est. I