Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11804/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11804/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

E CONSIDIIERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha rigettato l'istanza con la quale l'imputato Vincenzo Leonardo chiedeva la remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 16 ottobre 2017 dal Tribunale di Napoli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Sirnut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione semplice della LCStr minaccia nel diritto penale reati violenti misura meno grave assenza di persecuzione pene e misure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDO Vincenzo nato a Napoli il 02/09/1996 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del Tribunale di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIIERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha rigettato l'istanza con la quale l'imputato Vincenzo Leonardo chiedeva la remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 16 ottobre 2017 dal Tribunale di Napoli.

2. Vincenzo Leonardo propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta ordinanza chiedendo di essere rimesso in termini per la proposizione dell'atto di appello.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Sirnut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Con ète estensore Il