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Ordinanza — n. 11797/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds regarding sentencing in a settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had waived all grounds for appeal except for generic mitigating circumstances, which were subsequently settled with the Public Prosecutor. The appellant argued that the appellate court lacked jurisdiction to review the appeal's admissibility regarding the crime's constitution. The Court ruled that the settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects, binding the parties and the second-instance judge to the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals involving a settlement agreement on sentencing, the appellant's waiver of specific appeal grounds precludes the Court of Cassation from examining those waived issues, rendering the appeal inadmissible if it relies solely on them.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal preclusive effect judicial settlement inadmissible appeal sentencing reduction procedural preclusion censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Law 103/2017, Art. 1, comma 56
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legige (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria,, Rv.
Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv.
Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero
279504 - 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv.
Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini
Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv.
Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza
282312 - 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGLIO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/03/1996 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 31/5/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di Antonio Miglio.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la carenza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui al capo B).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al c:oncordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legige (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria,, Rv. 275234 - 01). Nel caso di specie, risulta dal verbale di udienza che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alle circostanze attenuanti generiche ed ha conseguentemente concordato la pena con il Procuratore generale. Orbene, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.

Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381 - 01, in motivazione).

Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità E:! l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 22