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Sentenza — n. 11792/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11792/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da CURCIO FRANCESCO nato a Pompei il 26 giugno 1984 FERRICELLI PASQUALE nato a Torre Annunziata il 21 maggio 1991 Avverso l'ordinanza resa il 31 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso di Ferricelli e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Curcio. Sentite le conclusioni dell'avv. Gennaro Somma per entrambi che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 275 cod.proc.pen; Sentenza — n. 11792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare si è soffermata sulla sussistenza degli elementi indiziari in ordine al reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, rilevando come dal tenore delle captazioni è emerso che Curcio, avvalendosi del collaboratore Ferricelli, gestiva una piazza di spaccio con la consapevolezza di operare nell'interesse e nell'ambito di un'associazione di stampo mafioso che controllava il territorio. Il Tribunale risponde adeguatamente anche in merito alle censure relative alla corretta identificazione dell'indagato Curcio, osservando che può ritenersi certa poiché l'utilizzatore dell'utenza intercettata forniva i dati anagrafici completi di Francesco Curcio nella conversazione del 4 novembre 2019.

Parole chiave

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atti istruttori penali franco tiratore collaboratore della Securitate traffico di cocaina inchiesta per reati di droga detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da CURCIO FRANCESCO nato a Pompei il 26 giugno 1984 FERRICELLI PASQUALE nato a Torre Annunziata il 21 maggio 1991 Avverso l'ordinanza resa il 31 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso di Ferricelli e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Curcio. Sentite le conclusioni dell'avv. Gennaro Somma per entrambi che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli decidendo sull'istanza di riesame proposta da Curcio Francesco e Ferricelli Pasquale avverso il provvedimento del 15 settembre 2023 con cui il Gip del Tribunale di Napoli aveva disposto nei loro confronti la misura della custodia in carcere , in quanto indagati per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti commessi sino al settembre 2020, ha confermato la gravità indiziaria e la misura cautelare disposta nei confronti di Curcio Francesco e ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere già applicata a Ferric:elli Pasquale con quella degli arresti domiciliari.

2. Francesco Curcio con il ricorso deduce: 2.1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e in particolare omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria per assoluta mancanza di autonoma motivazione da parte del Tribunale e del GIP in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, poiché il collegio si limita per relationem a rinviare alla motivazione resa dal GIP, non rispondendo alle censure formulate con cui si deduceva la errata identificazione del Curcio Francesco quale soggetto denominato Francuccio. Osserva il ricorrente che la PG.

è pervenuta all'identificazione del Curcio valorizzando il rapporto di parentela con il coindagato Pesacane Giuseppe, con cui l'odierno ricorrente veniva visto colloquiare una sola volta. Questi elementi non sono sufficienti a garantire neppure a livello indiziario la esatta identificazione del Curcio, nei confronti del quale non risultano acquisite conversazioni con gli altri presunti associati. 3.Pasquale Ferricelli con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 3.1 Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria poiché il tTribunale si è limitato a richiamare l'ordinanza del GIP che, a sua volta, ha richiamato l'informativa finale redatta dalla PG operante e non ha effettuato il vaglio degli elementi specifici a sostegno della ritenuta gravità indiziarla in ordine al reato associativo, limitandosi a rinviare acriticamente al tenore delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche contenute a pagina 345 e seguenti della ordinanza cautelare.

Peraltro, nel valutare il tenore delle conversazioni intrattenute dal Ferricelli ha escluso la sussistenza di gravi indizi in ordine a possibili ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, tanto da respingere la richiesta di applicazione della misura in relazione a tali contestazioni, così pervenendo a conclusioni contraddittorie. 3.2 Violazione di legge in relazione alla prova della concretezza e attualità del pericolo di recidiva in quanto il Tribunale ha omesso ogni motivazione al riguardo e non ha considerato che l'associazione addebitata all'indagato ha cessato ogni attività nel settembre 2020 e l'indagato è soggetto incensurato. 4.1 ricorsi sono manifestamente infondati e poiché propongono motivi perlopiù analoghi possono essere trattati congiuntamente. 4.1 Le censure formulate dai ricorrenti in merito alla motivazione della gravità indiziaria sono manifestamente infondate poiché l'ordinanza del Tribunale ha fatto ampio ricorso alla motivazione per relationem, richiamando l'ordinanza cautelare in ordine all'operatività della organizzazione criminale denominata clan Pesacane, attiva nel Comune di Boscoreale, ma ha poi esposto in modo sintetico ed esaustivo gli elementi specifici che concorrono nell'integrare la gravità indiziaria in ordine ai singoli reati contestati agli indagati.

In particolare si è soffermata sulla sussistenza degli elementi indiziari in ordine al reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, rilevando come dal tenore delle captazioni è emerso che Curcio, avvalendosi del collaboratore Ferricelli, gestiva una piazza di spaccio con la consapevolezza di operare nell'interesse e nell'ambito di un'associazione di stampo mafioso che controllava il territorio. Il Tribunale risponde adeguatamente anche in merito alle censure relative alla corretta identificazione dell'indagato Curcio, osservando che può ritenersi certa poiché l'utilizzatore dell'utenza intercettata forniva i dati anagrafici completi di Francesco Curcio nella conversazione del 4 novembre 2019.

Alla stregua di queste argomentazioni esposte nell'ordinanza, la censura formulata con il ricorso di Curcio si rivela generica poiché omette di considerare tale dato dirimente e, così facendo, non supera il vaglio di ammissibilità. Anche le censure in ordine alla gravità indiziaria a carico di Ferricelli risultano generiche poiché non deducono elementi specifici che possano inficiare il compendio probatorio, costituito da una numerosa serie di intercettazioni telefoniche e ambientali da cui emerge il rapporto di stretta collaborazione con il Curcio nell'ambito della gestione di una piazza di spaccio.

In particolare a pagina quattro dell'ordinanza il Tribunale evidenzia che dalle captazioni emerge che Curcio e Ferricelli si occupavano della piazza di spaccio ubicata in piazza Vargas a Boscoreale, secondo le indicazioni ricevute da Giuseppe Pesacane e non escludevano la possibilità di difendere il territorio facendo ricorso all'uso di armi. Inoltre il Tribunale ha valorizzato le numerose conversazioni intrattenute dai ricorrenti adottando un linguaggio criptico sintomatico della riferibilità alla cessione di sostanze stupefacente ed anche se il tenore di detti scambi non è stato ritenuto sufficiente ad applicare la richiesta cautelare in ordine ai reati di cessione contestati ai capi 40 e 41, lo stesso assume rilievo nel contesto del reato associativo; ha inoltre osservato che sempre dal tenore delle intercettazioni emergono gravi indizi a carico di Curcio in ordine al reato contestato al capo 34 relativo all'acquisto di un grosso quantitativo di marijuana.

Ed anche in questo caso l'affidamento di un compito così delicato al Curcio, chiamato Ferruccio, è sintomatico della sua piena partecipazione al reato associativo. 4.2 Manifestamente infondate si rivelano le censure in merito alla esigenze cautelari nei confronti di Ferricelli poiché è stato precisato che in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. (Sez. 4 - , Sentenza n. 3966 del 12/01/2021 Cc. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280243 - 01) In effetti il Tribunale dopo aver esaminato la posizione del Curcio osservando che non vi sono elementi idonei a smentire le presunzioni relative di cui all'art. 275 cod.proc.pen., ha tuttavia ritenuto in relazione al Ferricelli che la presunzione relativa di pericolosità potesse essere superata in ragione della sua posizione ancillare rispetto al Curcio e ha considerato sufficiente applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica e immune dai vizi dedotti poiché anche nei confronti del Ferricelli opera la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria, che comunque è stata benevolmente ritenuta superabile da parte del Tribunale e il ricorrente non deduce elementi idonei a contrastarla. 2.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. nei confronti di Curcio Francesco. Roma 21 febbraio 2024 Il Consig