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Sentenza — n. 11791/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal against cassation ruling, ordering remand due to invalid partial substitution of detention with fine.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appeal against a prior cassation decision that had annulled a lower court's sentence without remanding the case. The defendants argued that the original plea included an invalid request to substitute detention with a fine, which the prior ruling failed to address correctly. Consequently, the court revoked the previous decision and ordered the transmission of files to the tribunal for further proceedings, mandating immediate release if detention was not otherwise warranted.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: When a plea contains an invalid request for substitution of detention with a fine, the court must annul the sentence and remand the case rather than attempting to save only the valid portion of the agreement.

Parole chiave

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substitution of penalty detention to fine cassation remand partial plea validity transmission of files correzione di errore materiale modificazione delle conclusioni sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
pen., sostenendo che la Corte di cassazione non si sarebbe accorta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria faceva parte dell'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Ricorrono per cassazione gli imputati, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione non si sarebbe accorta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria faceva parte dell'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
art. 444 cod. proc. pen
pen., sostenendo che la Corte di cassazione non si sarebbe accorta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria faceva parte dell'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ricorrono per cassazione gli imputati, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione non si sarebbe accorta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria faceva parte dell'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722
Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Nadi Soufiane, nato in Marocco il 29/04/1947, 2) Nadi Jawad, nato in Marocco il 14/02/1987, avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte di cassazione Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale; RITENUTO IN IFATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta penale, ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, emessa 1'08/06/2023, che aveva applicato ai ricorrenti la pena richiesta e concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. L'annullamento senza rinvio (e senza trasmissione atti) ha avuto ad oggetto esclusivamente la statuizione attraverso la quale il Tribunale aveva sostituito ai ricorrenti la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione non si sarebbe accorta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria faceva parte dell'originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., sicché, non ritenendo tale sostituzione consentita nel caso di specie, la sentenza impugnata avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Tribunale, in quanto non si sarebbe potuta salvare soltanto una parte dell'accordo sulla pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti, contrariamente a quanto ha presupposto la Corte di cassazione con la sentenza impugnata, che l'istanza di applicazione della pena avanzata da entrambi i ricorrenti conteneva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria. La presenza in origine di tale richiesta — che non era legittima per le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata - doveva condurre la Corte di cassazione ad annullare senza rinvio la sentenza di applicazione della pena disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso, stante l'impossibilità di "salvare" solo una parte dell'accordo intervenuto tra le parti (cfr. Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722).

P.Q.M.

Revoca la sentenza N. 45903 pronunciata dalla Corte di cassazione in data 25/10/2023 nei confronti di Nadi Soufiane e Nadi Jawad e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza n. 210 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Fermo in data 08/06/2023 al quale dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso.Ordina l'immediata scarcerazione di Nadi Soufiane e Nadi Jawad se non detenuti per altra causa. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Ra DEPOSITATO IN CANCFELAIVA SECONDA SEZIONE PENALE2 ti MAR, 2024 IL FUNZIONARI