Cassation appeal dismissed as late; appeal court confirmed theft and receipt conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its late filing, which exceeded the statutory deadline for cassation. The appellant had been convicted of theft and receipt by the Milan Court of Appeal, which confirmed a prior judgment from the Monza Tribunal. The court ruled that the appeal was untimely because it was filed after the expiration of the legal period, resulting in the dismissal of the request and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period, even if the appellant was tried in absentia.
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Stoiculescu Vadar, nato in Romania il 15/05/1993, avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Monza del 14 luglio 2020, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di furto e ricettazione. La sentenza è stata emessa il 26 maggio 2023 e la Corte ha indicato in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. La sentenza è stata depositata in data 7 agosto 2023 e nella stessa data è stato notificato l'avviso di deposito. Considerata la sospensione feriale fino al 31 agosto 2023, il termine per proporre ricorso per cassazione iniziava a decorrere 11. settembre 2023 e scadeva il 15 ottobre 2023.
Anche se l'imputato è stato giudicato in assenza, il termine scadeva il 30 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorso è stato depositato il 9 novembre 2023 ed è tardivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Geppino Rag ()‘í) h h DEPOSITATO IN CANCELLARLA. SECONDA SEZIONE PENALE; 20 MAR, 2024