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Sentenza — n. 11784/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11784/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto da Carmelo Buscemi avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo di data 28 settembre 2023, con cui era stata respinta l'istanza di modifica della misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione al reato di tentata rapina pluriaggravata. In sostanza il giudice aveva ritenuto che gli elementi auto ed eteroaccusatori rivelati dall'imputato nel corso di un interrogatorio al quale si era sottoposto, erano insufficienti a consentire una rivalutazione in melius della vicenda cautelare.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11784/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile poiché non viene formulato alcuno specifico motivo di impugnazione. È ben vero che nella parte narrativa si fa riferimento ad una motivazione 'del tutto illogica e contraddittoria' ma il concetto, al di là della mancanza di riferimento alla norma del codice di procedura che prevede lo specifico vizio (art.606 lett. e, c.p.p.) è privo di elaborazione sul punto, limitandosi alla generica contestazione della valutazione della allarmante gravità del fatto e della negativa personalità che pure il Tribunale del Riesame aveva avuto cura di radicare con riferimento a specifiche conversazioni telefoniche (16.11.2022, n. 17, 63; 21.1.2023, n.1600).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentativo nel diritto penale altri reati crimine partecipazione al reato pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inamnnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI CARMELO nato a PALERMO il 02/09/1998 avverso l'ordinanza del 23/10/2023 del TRIB. della LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex ad.23 co.8 d. lgs. 137/20

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, ha rigettato l'appello proposto da Carmelo Buscemi avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo di data 28 settembre 2023, con cui era stata respinta l'istanza di modifica della misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione al reato di tentata rapina pluriaggravata. In sostanza il giudice aveva ritenuto che gli elementi auto ed eteroaccusatori rivelati dall'imputato nel corso di un interrogatorio al quale si era sottoposto, erano insufficienti a consentire una rivalutazione in melius della vicenda cautelare.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando che il Tribunale non abbia svolto il vaglio richiestogli considerato che la dedizione al crimine affermata in sentenza è contraddetta dalla incensuratezza dell'imputato e che risulta del tutto ingiustificata l'asserzione secondo cui l'imputato non potrà beneficiare di un trattamento sanzionatorio che gli consenta di godere in caso di condanna di pena sostitutiva della semi- libertà o della detenzione domiciliare.

3. Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile poiché non viene formulato alcuno specifico motivo di impugnazione. È ben vero che nella parte narrativa si fa riferimento ad una motivazione 'del tutto illogica e contraddittoria' ma il concetto, al di là della mancanza di riferimento alla norma del codice di procedura che prevede lo specifico vizio (art.606 lett. e, c.p.p.) è privo di elaborazione sul punto, limitandosi alla generica contestazione della valutazione della allarmante gravità del fatto e della negativa personalità che pure il Tribunale del Riesame aveva avuto cura di radicare con riferimento a specifiche conversazioni telefoniche (16.11.2022, n. 17, 63; 21.1.2023, n.1600).

5. Altrettanto generico, e pertanto conducente all'inammissibilità del ricorso, è il passaggio argomentativo in cui pare ipotizzarsi la radicale carenza motivazionale in punto di futura esclusione dell'imputato dalla possibilità di fruire di pene sostitutive (semi-libertà; detenzione domiciliare): il tribunale, in realtà indica la gravità oggettiva del reato quale parametro. Va ricordato che il reato per il quale l'imputato si trova soggetto a misura, si è effettivamente arrestato a livello di tentativo, ma in fase avanzata; in aggiunta, va sottolineato che la fattispecie prevede una pena edittale minima già di per sé assai elevata (cinque anni di reclusione), con ulteriore per le plurime aggravanti ad effetto speciale che sono in concreto contestate). Il riferimento alla gravità del reato è pertanto del tutto sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale nel caso specifico.

6. All'inamnnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 8 febbraio 2023 Il Conii