Cassation appeal dismissed as late; procedural deadline exceeded for filing appeal against second-instance criminal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a procedural delay in filing. The appellant submitted the document on November 9, 2023, well after the statutory deadline calculated from the first-instance judgment date. Consequently, the Court dismissed the arguments regarding statutory violations and reformatio in peius without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory period for filing is inadmissible, and the appellant is condemned to pay procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZIRPOLI GENNARO nato a TORRE DEL GRECO il 04/04/1982 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento agli aumenti per la continuazione e rigetto nel resto L'Avv. Nicola Monda, con conclusioni scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Gennaro Zirpoli per le rapine aggravate allo stesso contestate rideterminando il trattamento sanzionatorio previa esclusione della recidiva e rideterminazione degli aumenti per la continuazione T 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale relativa all'art. 625-bis cod. pen. nella parte in cui lo stesso non prevede la concessione dell'attenuante speciale della "collaborazione" anche in relazione al reato di rapina; si deduceva che le attenuanti della collaborazione sono state previste inizialmente solo per i reati di particolare allarme sociale per poi per essere successivamente previste anche per i reati comuni; la ratio delle attenuanti è, pertanto, quella di agevolare la repressione di condotte che generano un elevato allarme sociale; risulta dunque illogico prevedere la concessione dell'attenuante per il furto e non per la rapina. 2.2. violazione di legge (art. 597 cod. pen.) sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius con riferimento alla quantificazione della multa relativa alla pena base che veniva computata in 2.700 euro in luogo dei 2500 stabiliti dal primo giudice; a ciò si aggiungeva che la pena relativa ai singoli reati posti in continuazione veniva aumentata rispetto a quella stabilita dal primo giudice nonostante la Corte di appello avesse escluso la recidiva, il che consentiva di non applicare l'art. 81, comma 4, cod.pen.; 2.3.vizio di motivazione (art. 81 cod. pen.): non sarebbe stato giustificato il computo della pena con specifico riferimento alla definizione degli aumenti per la continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo. 1.1.L' atto di impugnazione veniva depositato il 9 novembre 2023, nei confronti di una sentenza del 6 giugno 2023, decisa con fissazione di novanta giorni per il deposito della motivazione. Pertanto, scaduti i novanta giorni indicati per il deposito della motivazione il giorno 4 settembre 2023; e computati i quarantacinque giorni che l'art. 544 cod. proc. pen, indica come disponibili per la proposizione dell'impugnazione, il termine per proporre il ricorso scadeva il 19 ottobre 2023, sicché il deposito dell'impugnazione (redatta il 2 novembre 2023 e depositata il 9 novembre 2023) risulta tardivo. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell