Criminal appeal against aggravated robbery sentence dismissed as inadmissible due to procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the aggravated robbery sentence inadmissible. The appellant challenged the lack of reasoning regarding exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such arguments cannot be raised against plea bargain sentences, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2 bis; Art. 610, co. 5 bis of the Criminal Procedure Code: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they contest the absence of exemption causes under Article 129, as these grounds are not permitted in this specific procedural context.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINI GIAN LUCA nato a BISCEGLIE il 28/03/2001 avverso la sentenza del 24/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.u.p. del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Guarini Gianluca la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.333 di multa in relazione ala reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez.
F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec