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Ordinanza — n. 11164/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against aggravated robbery sentence dismissed as inadmissible due to procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the aggravated robbery sentence inadmissible. The appellant challenged the lack of reasoning regarding exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such arguments cannot be raised against plea bargain sentences, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis; Art. 610, co. 5 bis of the Criminal Procedure Code: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they contest the absence of exemption causes under Article 129, as these grounds are not permitted in this specific procedural context.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea bargain sentence exemption causes procedural defect aggravated robbery condono delle spese procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis of the Criminal Procedure Code
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, co. 5 bis of the Criminal Procedure Code
ha applicato a Guarini Gianluca la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.333 di multa in relazione ala reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 129 of the Criminal Procedure Code
pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINI GIAN LUCA nato a BISCEGLIE il 28/03/2001 avverso la sentenza del 24/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.u.p. del Tribunale di Trani, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Guarini Gianluca la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 1.333 di multa in relazione ala reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito avverso le sentenze di patteggiamento (Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec