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Ordinanza — n. 11162/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses recusal request against judge as she was not assigned to the specific trial panel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the recusal request against Judge Pacilli inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs. Although the petitioner argued the judge had previously expressed views on a related case, the court found she was not assigned to the specific panel hearing the current trial on February 29, 2024. Consequently, the request was rejected as manifestly unfounded under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A recusal request is inadmissible if the judge is not actually serving on the specific collegial panel hearing the case, rendering the objection manifestly unfounded.

Parole chiave

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recusal request judge assignment collegial panel manifestly unfounded court costs criminal procedure Article 616 parzialità del giudice

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sull'istanza di ricusazione proposta il 18-2-2024 da: CAROSIELLO FRANCESCO nato a STORNARELLA il 06/08/1959 udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Ritenuto che Carosiello Francesco ha avanzato istanza di ricusazione della dott.ssa Giuseppina Rosaria Pacilli lamentando che la stessa, componente del collegio dinanzi alla sesta sezione penale del 29 febbraio p.v., avrebbe già espresso il proprio convincimento quale componente di altro collegio che ha definito l'istanza di rimessione avanzata dallo stesso con sentenza n. 43767 del 2022;

2. Ritenuto però che la dott.ssa Pacilli non è destinata quale componente del collegio del 29 febbraio 2024 dinanzi la sesta sezione penale;

3. considerato pertanto che l'istanza è manifestamente infondata ed alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il Carosiello al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Roma, 28 febbraio 2024 IL CONSIGLIERE EST. nazia Par a PRESIDENTE Ahna Petru ellis GANOELLAF1A -.7-:CONDA SE