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Ordinanza — n. 11145/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for personal filing of extraordinary cassation petition without special lawyer mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the extraordinary appeal inadmissible because the convicted applicant filed it personally without a special lawyer's signature. The applicant argued that personal submission of the appeal date was ignored, but the court ruled that post-2017 legislative changes require such petitions to be signed by a qualified defender. Consequently, the petition was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error under Art. 625-bis c.p.p. cannot be filed personally by the convicted party and must be signed by a special defender registered with the Court, as amended by Law 103/2017.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility personal filing requirement special lawyer mandate Cassazione procedural rules factual error remedy diritto a un difensore difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 103/2017
art. 625-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv.
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018
276039 - 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da BUZALI ARLIN n. in Albania il 6/10/1995 avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione in data 10/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Buzali Arlin avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che aveva riformato -limitatamente al trattamento sanzionatorio- quella del Gup del Tribunale di Brescia resa in data 9/11/2022.

2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione personalmente il condannato, deducendo il mancato avviso al difensore della data d'udienza dinanzi la Corte di legittimità.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 - 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 - 01). Si è, altresì, precisato che non vale ad escludere la natura personale dell'atto impugnatorio sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024 La Consigliera estensore La Presidente