Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of interest in challenging the arrest warrant itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant already had a concrete interest in challenging the arrest warrant that was issued alongside the detention order. The defense argued that the lower court's assessment of the flight risk was illogical, citing the defendant's known identity to victims and police. The court ruled that while the defendant retains the right to appeal the arrest warrant, the current appeal was procedurally improper as it sought to re-evaluate the factual basis of the detention rather than the warrant's legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3840 cod. proc. pen.; Art. 657 cod. proc. pen.: When a judge simultaneously validates an arrest warrant and applies custodial detention, the detainee retains the interest to appeal the warrant, but the court's review is limited to the warrant's legality, excluding a re-examination of the factual grounds for the detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'AGUANNO GASPARE n. a Marsala il 28/8/1982 avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Marsala in data 17/10/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Marsala convalidava il fermo di P.g. eseguito in data 14/10/2023 nei confronti di D'Aguanno Gaspare per il delitto di tentata estorsione aggravata ed applicava all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere anche per gli ulteriori reati provvisoriamente contestati ai capi b)c),d) della rubrica.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Arianna Rallo, deducendo la violazione dell'art. 3840 cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ravvisato pericolo di fuga posto a fondamento del provvedimento di fermo in quanto l'indagato era noto alle vittime e conosciuto dalle stesse Forze dell'Ordine che intervennero in occasione dell'episodio delittuoso. L'affermazione del D'Aguanno di essere in procinto di recarsi a Bologna e l'impossibilità di rintracciarlo per diverse ore non costituiscono elementi idonei a fondare la misura precautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare deve darsi atto della sussistenza dell'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento di fermo, anche quando ad esso sia seguito, contestualmente, quello di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 1.1 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che allorquando il giudice, con un'unica ordinanza, convalida il fermo della persona indagata e contestualmente gli applica una misura cautelare custodiale, permane l'interesse del fermato ad impugnare il provvedimento di convalida, in quanto il fermato è pur sempre portatore di un interesse concreto ed attuale a proporre ricorso per cassazione, quanto meno in rapporto alla previsione normativa dell'art.657 cod. proc. pen. - che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo - ed alla stregua dei principi generali, derivanti dall'art. 111, comma secondo, Cost., che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (Sez. 5, n. 54694 del 3/10/2017, Rv. 271836 - 01;
Sez. 1, ord. n. 3364 del 9/6/1998, Rv. 211021). Tuttavia, alla Corte adita compete esclusivamente la verifica di legittimità dell'ordinanza di convalida del fermo ovvero della coerenza e congruenza del processo logico seguito dal giudice per pervenire all'adozione del provvedimento, restando preclusa la valutazione di merito circa le condizioni in presenza delle quali il fermo o l'arresto furono eseguiti dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 252 del 28/1/1999, Gervasoní, Rv. 213220; Sez. 1, n. 37634 del 23/3/2023, Rv. 285283 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente evidenziato che in tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga -in quanto valutazione prognostica, "discrezionalnnente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282592 - 01; n. 33531 del 16/06/2021, Rv. 281861 - 01).
2. Nella specie le doglianze svolte dal ricorrente che lamentano l'erronea valutazione, asseritamente trasfusa in una motivazione carente ed illogica, con riguardo al presupposto del pericolo di fuga, contestano nella sostanza l'apprezzamento di merito effettuato dal GIP in ordine agli elementi circostanziali che legittimano l'adozione della misura. L'ordinanza impugnata (pag.
10) ha adeguatamente scrutinato gli elementi a sostegno del richiamato presupposto, fornendo una lettura dotata di coerenza e intrinseca logicità circa la rilevanza del proposito manifestato a più persone dall'indagato di un imminente allontanamento da Petrosino, circostanza ritenuta idonea ad integrare il pericolo di fuga con valutazione non sindacabile in questa sede perché congruamente giustificata.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024 La