Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing reduction for counterfeit watch trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for trafficking in counterfeit watches. The appellant argued for a mitigated offense status and reduced sentence based on prior convictions and specific circumstances, but the appellate court had already rejected these grounds. The Supreme Court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly assessed the quantity and value of the goods, properly considered the appellant's recidivism, and noted that the base sentence was already near the statutory minimum with general mitigating factors applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly evaluates the quantity and quality of contraband to exclude mitigated offense status, properly considers recidivism to deny non-punishability, and finds no need for specific sentencing reduction reasoning when the base penalty is near the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: NIANG CHEIKHOUNA nato a MBACKE (SENEGAL) il 24/05/1979 avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Federico Gianmaria De Micheli, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13 settembre 2022, nei confronti di Niang Cheikhouna per il reato di ricettazione di oltre 490 orologi riportanti marchi notori, tutti contraffatti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, perché carente, in relazione alla dedotta qualificazione del fatto quale ipotesi attenuata ex art. 648, comma 4, cod. pen. 2.1. Con il secondo motivo si deduce analogo vizio della motivazione, in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo si deduce, ancora, lo stesso vizio rispetto alla richiesta riduzione della pena nel minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. La Corte territoriale ha motivato il diniego della circostanza attenuante valutando il numero degli oggetti e la loro qualità - per la riproduzione dei marchi contraffatti - , considerando anche l'aspetto della concreta commerciabilità (che, in ogni caso, pur a voler ipotizzare valori modestissimi del singolo orologio, conduce a calcolare un importo complessivo non certo minimale), così individuando già un valore non esiguo che esclude la tenuità del fatto (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); ha, inoltre, preso atto dei precedenti specifici, così correttamente apprezzando dati che, già da soli, ostano al riconoscimento dell'ipotesi attenuata (Sez. 6, n. 7554 del 02/02/2011, Marfé, Rv. 249226 - 01;
Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667 - 01), essendo recessivi gli altri eventuali elementi positivi allegati dal ricorrente. 1.2. Il secondo motivo è carente in punto di specificità, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente censura la valutazione delle precedenti condanne per reati di ricettazione, senza allegare il certificato penale e così privando la Corte della possibilità di vagliare la censura articolata (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01); d'altro canto, la decisione impugnata ha indicato i dati da cui desumere l'abitualità della condotta e dalla stessa esposizione del ricorrente traspare la correttezza delle argomentazioni della Corte territoriale che ha considerato le due condanne per il reato di ricettazione, una di esse per come ammesso dal ricorrente successiva al fatto di reato per cui si procede, sicché la valutazione condotta è in sintonia anche con la modifica del tenore dell'art. 131 bis cod. pen. (introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.
Igs. 150/2022), avendo valutato la Corte territoriale sia la condotta anteriore che quella successiva alla commissione del reato, traendo indici di abitualità del comportamento da tale circostanza. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.n La Corte d'appello ha motivato le ragioni del diniego della modifica del trattamento sanzionatorio (e, dunque, non sussiste il lamentato vizio) considerando peraltro che la misura della pena base era prossima ai minimi edittali e che sono state concesse le attenuanti generiche, di tal che non vi era necessità di specifica motivazione sulla misura della pena ritenuta congrua dal giudice di merito.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d