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Sentenza — n. 11121/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11121/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente Sentenza sul ricorso proposto da Partipilo Alfonso nato a Bari il 16/1/1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

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Sentenza — n. 11121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale pene condizionali controllo della commisurazione della pena verdetto di colpevolezza
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Testo completo

la seguente Sentenza sul ricorso proposto da Partipilo Alfonso nato a Bari il 16/1/1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Partipilo Alfonso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 20/10/2022 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bari in data 5/12/2018 che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione. ya Considerato che il motivo con il quale si deduce il vizio di violazione di legge per avere la Corte erroneamente ritenuto sussistente la recidiva infraquinquennale (e di conseguenza computato il termine massimo di prescrizione), è fondato. Rilevato che il giudice di appello ha indicato in sentenza la data del commesso reato nel novembre 2007 e a quella data, come rilevato nel ricorso, non risulta dal certificato penale che l'imputato avesse riportato una condanna definitiva; considerato che di detta aggravante ad effetto speciale il giudice non avrebbe dovuto tener conto ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere che dunque è pari, nel massimo, ad anni 10 cui devono aggiungersi le sospensioni con la conseguenza che il reato alla data della sentenza di appello era sicuramente estinto per prescrizione.

Considerato che all'evidenza non ricorrono cause di proscioglimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLAWA SECONDA SEZIONE PENALE1 8 MAR, 2024 IL FLINZICNARIO GIIJ