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Sentenza — n. 11118/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects appellate sentencing error regarding one-third reduction for abbreviated trial procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation found the Appellate Court of Bari made a calculation error when reducing the sentence for the abbreviated trial procedure. The defendant argued the reduction was insufficient, but the Court identified that the correct reduction should have resulted in one month and ten days, not twenty. Consequently, the Court exercised its power to correct the error under Article 619 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 619, co. 2 cod. proc. pen.; The Court of Cassation may correct errors in sentencing calculations arising from the application of the abbreviated trial procedure reduction without remitting the case.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure sentencing reduction error one third reduction correction of judgment Code of Criminal Procedure appellate sentencing Italian criminal law riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
La Corte d'appello nel rideterminare la pena, a seguito della estinzione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per prescrizione, ha indicato la pena in mesi uno e gg.
Art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228
176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L.
Art. 619, co.2, cod. proc. pen.
Tale errore, tuttavia, può essere emendato da questa Corte ai sensi dell'art. 619, co.2, cod. proc. pen.
art. 612 cod. pen
art. 337 cod. pen
La Corte d'appello nel rideterminare la pena, a seguito della estinzione del reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza del 18/10/2022 della Corte di Cassazione
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Testo completo

la seguente Sentenza sul ricorso proposto da Barnaba Francesco nato a Monopoli il 30/4/1977 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3/5/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata per il reato sub b), eliminando dalla pena finale quella di gg. 10 di reclusione; lette le conclusioni scritte dell'avv.

Giuseppe Massari difensore di Barnaba Francesco, con le quali si è associato alla richiesta del Procuratore generale RITENUTO IN FATTOCon sentenza in data 3/5/2023, la Corte d'appello di Bari decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 18/10/2022, rideterminava la pena inflitta a Barnaba Francesco per il residuo reato di cui all'art. 612 cod. pen., in mesi uno e gg. 20 di reclusione. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge in relazione al calcolo della pena che sarebbe stata ridotta per il rito abbreviato, in misura inferiore ad un terzo.

Il ricorso è fondato. La Corte d'appello nel rideterminare la pena, a seguito della estinzione del reato di cui all'art. 337 cod. pen. per prescrizione, ha indicato la pena in mesi uno e gg. 20 di reclusione partendo dalla pena base di mesi due di reclusione, così che risulta evidente l'errore di calcolo dovendo la pena essere ridotta di un terzo secco per il rito abbreviato e rideterminata in quella di mesi uno e gg. 10 di reclusione. Tale errore, tuttavia, può essere emendato da questa Corte ai sensi dell'art. 619, co.2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la pena di mesi uno e giorni venti di reclusione è sostituita con la pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione Roma, 17 gennaio 2024 Il consigliere est. Il presidente Lucia Aielli Giovanna Verga .9 DEPOSITATO IN CANCELLAMA SECONDA SEZIONE PE