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Sentenza — n. 11078/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late territorial jurisdiction objection and lack of merit in factual re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge to the lower court's decision on territorial jurisdiction and criminal liability. The defense argued that the jurisdictional objection was raised too late and that the defendant should not be held responsible for funds withdrawn before his official appointment, while the prosecution contended the acts occurred entirely within Monza's territory. The court ruled the jurisdictional objection was manifestly unfounded because the defendant had been acting as treasurer since September 2010, and the factual disputes regarding liability were matters for the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 60, 616 c.p.p.; The Court of Cassation holds that a territorial jurisdiction objection must be raised in limine of the summary trial or, if the alternative trial is opened in the same session, only if previously proposed and rejected in the preliminary hearing, and that mere alternative factual assessments regarding criminal liability do not constitute a ground for cassation.

Parole chiave

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territorial jurisdiction objection summary trial procedure criminal liability assessment inadmissibility of appeal appropriation of funds appropriazione indebita di fondi mancato anticipo delle spese colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012
Sez. Un., 30/7/1997, n. 6402
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASTONE ANTONIO nato a CARFIZZI il 26/01/1951 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. Uditi i difensori: L'avv. SERRA ANNA MARIA per la parte civile ASSOCIAZIONE CO.A.S. MEDICI DIRIGENTI, si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese che ha depositato L'avvocato ATTILIO VILLA, in sostituzione dell'avv. BRONZINO REDENTORE, in difesa di BATONE ANTONIO ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Bastone Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 21/3/2023, dichiarando prescritte le condotte antecedenti al 7/5/2015, ha confermato nel resto il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di appropriazione indebita aggravata delle somme (circa 350.000 euro) dell'Associazione Co.A.S. Medici Dirigenti, sottraendole dal conto corrente intestato all'associazione o trattenendole a titolo personale dalle trattenute sindacali degli iscritti, ed ha confermato anche le statuizioni civili a favore della predetta associazione, costituitasi parte civile.

A sostegno del ricorso, la difesa del Bastone ha dedotto: 1.1. violazione di legge con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, che il ricorrente deduce di aver proposto all'udienza del 7/11/2019, appena operata la costituzione delle parti, e pertanto illegittimamente ritenuta tardiva dalla Corte territoriale. Il ricorrente contesta anche la valutazione di infondatezza dell'eccezione, giustificata dalla sentenza di appello con il rilievo che le prime distrazioni sarebbero avvenute nel settembre 2010, quando erano state eseguite in virtù dell'ordine che il Bastoni aveva dato il 26 luglio 2010 all'azienda San Gerardo di Monza.

A tal proposito il ricorrente deduce che nel luglio 2010 nemmeno era stato nominato presidente dell'associazione, avendo ricevuto la nomina solo nel settembre successivo. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente: si contesta l'assunto della sentenza secondo cui nessuna valenza potrebbe attribuirsi al "consenso alla distrazione di somme di un'associazione sindacale", assumendo che allora si dovrebbero considerare concorrenti nel reato anche gli associati che hanno approvato i documenti contabili.

Si contesta anche l'attendibilità della somma di circa 350.000 euro, indicata come oggetto di distrazione dalla querelante dott.ssa Lucia Magni, e si assume che le persone offese dovrebbero essere considerati solo i medici del nosocomio brianzolo, che non hanno presentato querela.

2. Con requisitoria scritta del 4/10/2023 il P.G. Luigi Cuomo ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. La parte civile ha depositato conclusioni scritte in data 2/11/2023, con le quali ha chiesto la conferma della sentenza, anche nelle sue statuizioni civili, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. L'eccezione di incompetenza territoriale, in particolare, è stata tempestivamente proposta ma è manifestamente infondata.Sotto il primo profilo, correttamente il ricorso evidenzia che, come riferito anche dalla sentenza di primo grado, nel difetto di udienza preliminare, l'eccezione è stata ritualmente proposta all'udienza del 7/11/2019, appena verificata la regolare costituzione delle parti, in ossequio al principio secondo cui trattasi di eccezione proponibile solo "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. (Sez.

U, n. 27996 del 29/03/2012, Rv. 252612). Si tratta, però, di eccezione manifestamente infondata, in quanto notoriamente il delitto di appropriazione indebita si consuma con l'interversione del possesso e, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come non solo i primi atti consumativi, ma tutte le attività significative in tal senso risultino effettuate nel circondario del Tribunale di Monza, a cominciare, appunto, dalle prime distrazioni disposte con ordine del Bastone dato il 26 luglio 2010 all'Azienda Sanitaria San Gerardo di Monza, ove prestava servizio come geriatra, ed eseguite nel settembre dello stesso anno, quando pertanto il ricorrente era stato ormai nominato segretario regionale della Lombardia, ricoprendo di conseguenza la carica di tesoriere, come tale unico soggetto autorizzato alla movimentazione del conto corrente intestato alla società.

Peraltro, nel disattendere l'eccezione formulata dal ricorrente la Corte territoriale ne ha evidenziato anche la genericità, "in conseguenza del fatto che nemmeno menziona quale sarebbe il fatto storico che determinerebbe la diversa competenza territoriale invocata", né sul punto si rinvengono precisazioni nel ricorso in esame. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il giudizio di penale responsabilità del ricorrente espresso dai giudici di merito, è inammissibile perché è di manifesta evidenza che persona offesa dalla distrazione di somme di denaro dal conto corrente di un'associazione non può che essere quest'ultima, mentre le contestazioni in ordine all'attendibilità della querelante si risolvono in una mera proposta di letture alternative degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non consentite in questa sede, trattandosi, invece, di valutazioni riservate, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/7/1997, n. 6402, Riv. 207944).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione Co.A.S. Medici Dirigenti, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.