Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special bar for Cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Incecca Gilda and Severino Ferdinando inadmissible. Although the lower court had recognized their liability for a public order offense, the defense lawyer, Rita Tirri, was not enrolled in the special bar required for Cassation proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeals were procedurally invalid and ordered the appellants to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the defense counsel is not registered in the special bar for Cassation proceedings, resulting in the condemnation of the appellants for procedural fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INCECCA GILDA nato il 24/09/1971 SEVERINO FERDINANDO nato a ALTAVILLA IRPINA il 18/12/1969 avverso la sentenza del 18/07/2022 del GIUDICE DI PACE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso trattato con procedura " de plano". (
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Incecca Gilda e Severino Ferdinando, a mezzo del comune difensore avv. Rita Tirri, hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino che in data 18/7/20222 li ha riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., condannandoli alla pena di euro 450,00 di multa.
2. Con sentenza del 16/3/2023 il Tribunale di Avellino, rilevata l'inappellabilità della pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 274/2000, ha qualificato ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen. l'impugnazione quale ricorso per Cassazione, unico mezzo di impugnazione consentito, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
3. I ricorsi, però, vanno dichiarati inammissibili, in quanto avv. Rita Tirri non risulta iscritta nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 5, n. 23697 del 29/4/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 2233 del 14/7/1998, Allegretti G., Rv. 211855), con conseguente la condanna dei ricorrenti, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della C:assa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 L'estens