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Sentenza — n. 10944/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10944/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17 agosto 2023, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari poi sostituendo tale misura con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza; tanto, in relazione ai reati di sequestro di persona ed estorsione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10944/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Crescenzo Vergara, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e l'individuazione fotografica del ricorrente da costei effettuata senza vagliarne le criticità alla luce delle doglianze difensive in ordine alle caratteristiche somatiche descritte dalla vittima e diverse da quelle dell'indagato :anta quanto l'età attribuitagli. Le coindagate Galdiero e Visconti, peraltro, avevano negato cgni coinvolgimento del ricorrente nel fatto.

Parole chiave

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testimonianza della vittima inverosimiglianza delle persecuzioni verbale di sequestro vizio del consenso atto sessuale con un detenuto sfruttamento sessuale
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Vergara Crescenzo, nato a Napoli il 26/07/1979, avverso l'ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17 agosto 2023, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari poi sostituendo tale misura con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza; tanto, in relazione ai reati di sequestro di persona ed estorsione.

2. Ricorre per cassazione Crescenzo Vergara, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e l'individuazione fotografica del ricorrente da costei effettuata senza vagliarne le criticità alla luce delle doglianze difensive in ordine alle caratteristiche somatiche descritte dalla vittima e diverse da quelle dell'indagato :anta quanto l'età attribuitagli. Le coindagate Galdiero e Visconti, peraltro, avevano negato cgni coinvolgimento del ricorrente nel fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono in parte manifestamente infondati e in parte generici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha indicato una serie di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (documentazione attestante i pagamenti estorti, videoriprese, fotografie dei suoi contatti telefonici con la coindagata Galdiero, dichiarazioni di costei circa l'incontro con la persona offesa). Inoltre, il Tribunale ha segnalato le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni rese dagli indagati nei loro interrogatori ed il fatto che la vittima fosse riuscita ad individuare in fotografia un soggetto come il ricorrente che, per espressa conferma del medesimo, era in rapporti di conoscenza con la coindagata Galdiero.

Tanto è servito al Tribunale per ritenere attendibili, senza incorrere in vizi logico- ricostruttivi o giuridici, le dichiarazioni della persona offesa e la individuazione del ricorrente come partecipe ai fatti delittuosi. Deve, in proposito, ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risu ti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 3,12.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Sergio eltrani DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECO