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Sentenza — n. 10943/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding ineffective protective order due to timely replacement of defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court's refusal to declare a protective order ineffective. The appellant argued that the order became invalid because his appointed defense lawyer was replaced just hours before a mandatory interrogation, violating procedural rights. The court held that the replacement lawyer's appointment did not retroactively invalidate the prior lawyer's duty to assist until the new defense term expired, thus upholding the original interrogation's validity.

Regesto Legislator

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Art. 108 cod. proc. pen.; Art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen.: The resignation or revocation of a defense lawyer's mandate takes effect only upon the appointment of a new lawyer and the expiration of the granted defense term, meaning the outgoing lawyer remains obligated to provide assistance until that term concludes.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Defense Counsel Mandate Protective Order Validity Interrogation of Guarantee Substitution of Defense Lawyer difensore di fiducia domanda tardiva di ricusazione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cod. proc. pen.
Il ricorrente ritiene sia stato violato l'art. 108 cod. proc. pen. applicabile anche alla disciplina dell'interrogatorio di garanzia.
Art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 108 cod. proc. pen
Il ricorrente ritiene sia stato violato l'art. 108 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 18113 del 11/03/2021
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Loconsole Michele, nato a Bari il 13/04/2000„ avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositata dal difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Mariani;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in relazione alla contestazione di tentata estorsione e lesioni personali nei confronti di Cristiano Marinò, inefficacia causata dal mancato tempestivo espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Il Tribunale ha ritenuto che la misura cautelare non avesse perso efficacia in quanto l'interrogatorio di garanzia del ricorrente era stato regolarmente effettuato alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia del ricorrente, ritenendo legittimo il rigetto dal parte del Giudice per le indagini preliminari dell'istanza di differimento dell'incombente anche tenuto conto che le ragioni di essa non risultavano adeguatamente supportate.

2. Ricorre per cassazione Luigi Loconsole, deducendo:

1) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto illeclittimo il rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari dell'istanza di differimento dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente, che aveva nominato il proprio difensore di fiducia, a seguito di rinuncia al mandato di altro difensore, solo il pomeriggio precedente (alle ore 14.52 del 30 marzo 2023) rispetto al giorno dell'interrogatorio, fissato per il 31 marzo 2023 alle ore 9.30, peraltro a fronte della possibilità che il suo espletamento potesse postergarsi fino all'8 aprile successivo, stante che l'ordinanza era stata eseguita il 29 marzo, valendo quanto previsto dall'art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione alla misura coercitiva non detentiva applicata.

Il ricorrente ritiene sia stato violato l'art. 108 cod. proc. pen. applicabile anche alla disciplina dell'interrogatorio di garanzia. CONSIDERATO INI DIRITTO Il ricorso, proposto per un motivo infondato, va rigettato. Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun "vulnus" può discendere dal fatto che la parte - nelle more della decorrenza del termine - sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale) (Sez. 6, Sentenza n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093.

Applicando tale regola al caso in esame e al di là della discrezionale decisione del giudice di non concedere alla difesa, pur potendolo, il differimento dell'interrogatorio, non si rinviene alcuna violazione di legge o nullità dell'interrogatorio, in quanto l'indagato, nel caso in cui fosse stato concesso il termine a difesa al nuovo difensore di fiducia, avrebbe dovuto essere assistito dal difensore rinunciante, obbligato ad assicurare la tutela delle prerogative dell'indagato. Nel che, il rigetto del ricorso con superamento di ogni diversa considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.

Segue la condanna alle spese del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.12.2023. Il Consigliere estensore Il Preside re Giuseppe Sgadari Sergio Bel raniy ---) DEPOSITATO IN C