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Sentenza — n. 10932/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court rejects appeal claiming increased sentence violates reformatio in peius rule when continuatio rei criminis structure changes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Rosina Giorgio's appeal against a Milan Court of Appeal judgment that increased his sentence. Giorgio argued this violated the prohibition of reformatio in peius under Article 597 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that changing the structure of the continued crime allows a higher penalty for the unified offense without breaching the legal principle.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; The prohibition of reformatio in peius does not prevent an appellate court from imposing a heavier penalty when it alters the structure of a continued crime, provided the total sentence is not increased.

Parole chiave

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reformatio in peius continuatio rei criminis appellate procedure criminal sentencing Italian Code of Criminal Procedure penal increase legal principle modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Giorgio Rosina, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello inflitto al ricorrente, quale aumento in continuazione per i reati precedentemente giudicati, una pena finale complessivamente maggiore della precedente, violando l'art. 597 cod.
art. 597 cod. proc. pen
Tale statuizione non integra alcuna violazione di legge, dovendosi applicare il principio di diritto secondo cui, non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214
16208 del 27/03/2014, C.; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Rosina Giorgio, nato a Novara il 03/02/1955, avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Egadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pavia, emessa il 3 febbraio 2022, ha escluso la continuazione tra gli odierni reati di truffa e sostituzione di persona e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Savona del 5 ottobre 2020, riconoscendo tale vincolo con i reati in relazione ai quali il ricorrente è stato condannato con la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 aprile 2022, irrevocabile il 30 novembre 2022, rideterminando la pena complessiva in anni uno, giorni 26 di reclusione ed euro 350,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione Giorgio Rosina, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello inflitto al ricorrente, quale aumento in continuazione per i reati precedentemente giudicati, una pena finale complessivamente maggiore della precedente, violando l'art. 597 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto per un motivo infondato, va rigettato. Non sussiste l'eccepita violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'entità dell'aumento di pena in continuazione determinato da la Corte di appello. i.Invero, con la sentenza di primo grado il Tribunale di Pavia aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Savona il 5 ottobre 2020, irrevocabile il 20 novembre 2020. Conseguentemente, aveva inflitto, in relazione agli odierni addebiti, un aumento di pena in continuazione pari a mesi uno di reclusione ed euro 200 di multa. La sentenza del Tribunale di Savona, con successiva ordinanza del 18 febbraio 2022, emessa dalla Corte di appello di Genova, era stata revocata in accoglimento di una istanza di rescissione del giudicato.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, preso atto della revoca della sentenza del Tribunale di Savona, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli già giudicati con altra sentenza, quella emessa dalla Corte di appello di Milano il 7 aprile 2022, irrevocabile il 30 novembre 2022, stabilendo un aumento di pena complessivo per gli odierni addebiti pari, come da dispositivo, a mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa. Tale statuizione non integra alcuna violazione di legge, dovendosi applicare il principio di diritto secondo cui, non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C.; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.12.2023. Il Consigliere estensore Il Preside te Giuseppe Sgadari Sergio Be rani C DEPOSITATO IN CANCELLARVI